L’ARERA ha approvato con la deliberazione 15/2022 il nuovo testo unico della qualità ponendo in capo agli enti gestori del servizio rifiuti, con ciò intendendo anche i comuni per la gestione della TARI, nuovi obblighi e standard. Quali sono gli impatti sui regolamenti TARI e TARIP?
Il TQRIF è basato su un ASSET di obblighi che vengono elencati nella TABELLA 2 riportata in appendice al TQ RIF. Si tratta di obblighi suddivisi in ambito contrattuale e ambito tecnico che devono essere rispettati in funzione dello schema regolatorio individuate dall’ente che esercita le funzioni di ETC (ente territorialmente competente). Il medesimo testo unico ha imposto agli ETC di individuare entro il 31 marzo 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per tutta la durata del Piano Economico Finanziario. Ciò servirà per comprendere in quale livello di qualità risulta inserito all’ente e i conseguenti standard da rispettare secondo le indicazioni della TABELLA 1. Si noti che la Tabella 2 riporta gli obblighi, mentre la 1 indica gli standard di servizio.
Tra gli obblighi posti a tutti i gestori del servizio compare la CARTA DELLA QUALITA’ che dovrà comprendere sia la qualità contrattuale sia quella tecnica. La prima si riferisce ai rapporti relativi al prelievo sui rifiuti (TARI e TARIP), la seconda riguarda aspetti tecnici, come la possibilità di segnalare disservizi e di chiedere la riparazione delle attrezzature. Il tutto si traduce con l’introduzione dell’obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità
Inevitabilmente i contenuti della Carta della Qualità devono essere coerenti con le indicazioni del principale strumento normativo a disposizione dei comuni costituito dal Regolamento TARI, adottato in forza dell’esercizio della potestà regolamentare dei comuni e in attuazione della legge 147/2013. A tal fine la stessa deliberazione ARERA afferma che la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell’entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
Ma, alcuni articoli del TQRIF presentano disposizioni difformi alla legge 147/2013, che dovranno quindi essere rivisti all’interno del regolamento, pur nei limiti dei principi tributari.
In secondo luogo, si deve scegliere quanto recepire delle disposizioni del TQRIF. È possibile accedere a una visione minimalista che mira a raccordare il regolamento rispetto al TQ RIF, affinché non ci siano dei punti contrastanti; ma è anche possibile ipotizzare un recepimento più dettagliato, comprensivo degli obblighi di risposta, senza trascurare che, in tal caso, quelle che sono indicazioni tecniche di qualità, entrerebbero a far parte del procedimento tributario, grazie alla veste regolamentare. Una possibilità ammessa ma che deve essere vagliata attentamente per trovare attuazione nella gestione quotidiana del tributo.
Pertanto, in primo luogo è necessario individuate le disposizioni del TQRIF che possono essere in contrasto con il regolamento in quanto attinenti allo stesso tema. In tal caso diventa importante modificare la disposizione regolamentare affinché sia coerente con le indicazioni ARERA, pur nel limite, per quanto concerne la TARI tributo, dei principi e istituti tributari attinenti al presupposto di applicazione del tributo fondato sulla legge 147/2013, il sistema sanzionatorio e l’autotutela.
Il regolamento dovrò essere interamente analizzato per verificare la coerenza con le seguenti disposizioni
- Modalità di attivazione del servizio di cui all’Articolo 6 e all’Articolo 7. In tal caso è necessario adeguare il testo alla regola dei 90 giorni, fermo restando le regole tributarie relative alle sanzioni e alla decadenza, che continueranno ad assumere a riferimento il 30 giugno dell’anno successivo
- Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all’art 10 e all’art 11. Anche in tal caso l’adeguamento deve avvenire rispettando il principio che nega la doppia imposizione per il medesimo periodo. È necessario verificare la presenza di altre disposizioni regolamentari contrarie alla nuova decorrenza, soprattutto per le fattispecie di esclusione, esenzione, riduzione dal tributo.
- Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all’Articolo 13, all’Articolo 17 e all’Articolo 18. Si consiglia un recepimento minimalista a favore della Carta della qualità
- Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online di cui all’Articolo 19 e all’Articolo 22 (da inserire nella Carta dei servizi)
- Obblighi di servizio telefonico di cui all’Articolo 20 e all’Articolo 22 (da inserire nella Carta dei servizi)
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell’Articolo 28.3). Adeguare il regolamento alle regole di rateizzazione ed eventuale modalità di accredito delle somme riconosciute.
Ai punti descritti, bisogna aggiungere l’inserimento dell’art. 3 della deliberazione ARERA relativa alla Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche. Il regolamento dovrà essere coerente con la nuova modalità di rendicontazione.
Infine, agire sulla regola relativa all’uscita dal pubblico servizio in adeguamento all’ultima legge sulla concorrenza
Il termine ultimo di approvazione delle modifiche al regolamento (sia TARI che TARIP) è posto al 30 aprile 2023, termine che permette il retroagire degli effetti al 1° gennaio 2023. Si dovrà considerare un fisiologico periodo di diffusione delle informazioni soprattutto per ciò che impatta sugli obblighi dei cittadini, motivo per cui si consiglia di procedere quanto prima.
Si ricorda che, ai sensi del DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
Cristina Carpenedo