In caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell’art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 214, comma 8 del codice della strada.
Sono queste la novità contenute nella nota del Ministero dell’Interno del 22/11/2022, che modifica la precedente interpretazione sulla possibilità di applicare la sanzione prevista dall’art 214 comma 8 del CdS in caso di utilizzo di veicolo sottoposto a fermo fiscale.
Si tratta del pagamento di una somma che può variare da 1.984 a 7.937 euro
La decisione rivede la precedente circolare per recepire la sentenza della Corte di Cassazione 16787/2022. Si tratta di una novità importante per enti e concessionari che utilizzano la misura fiscale del fermo amministrativo sul veicolo del debitore inadempiente, posto che il conducente che sarà pizzicato alla guida del veicolo sottoposto alla ganascia fiscale, sarà sanzionato con un importo di rilievo. Non troveranno applicazione le sanzioni accessorie (confisca veicolo e revoca patente)
La fonte normativa del fermo è l’articolo 86 del DPR 602/73, ultimo degli articoli che chiude il Titolo II. La versione del fermo come misura cautelare è stata una novità del d lgs 193/2001. Fino a questa data esisteva unicamente il fermo dell’articolo 91 bis esperibile dopo infruttuosa esecuzione
La misura del fermo è adottabile dopo la scadenza del titolo esecutivo costituito dalla cartella o dall’ingiunzione di pagamento e, dal 2020 dall’accertamento esecutivo dopo aver rispettato gli obblighi di sollecito fino a 10.000 euro. La comunicazione contiene l’avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, viene iscritto il fermo senza ulteriore comunicazione. L’atto impugnabile è la comunicazione preventiva, secondo la regola del riparto di giurisdizione relativa alla natura dell’entrata (vedi stessa ordinanza).
Tra le conseguenze del fermo rientrano due effetti negativi: la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in caso di utilizzo di un veicolo sottoposto a fermo e l’impossibilità di radiare il mezzo dal PRA.
Si aggiunge che, l’eventuale vendita del veicolo non è opponibile all’ente che ha iscritto il fermo
Tuttavia, con la modifica del comma 8 dell’articolo 216 del codice della strada, la sanzione relativa al pagamento della somma compresa tra 1988 e 7953 euro, come riscritta dal decreto legge sicurezza 113/2018, sembrava non più applicabile. Infatti, il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 21 gennaio 2019, ha sostenuto che il nuovo testo del comma è finalizzato a punire il comportamento del custode che dovesse circolare con veicolo sottoposto a fermo e non consentirebbe più l’applicazione della sanzione amministrativa a colui che circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 86 del DPR 29 n. 602/1973, data appunto la diversità di soggetto attivo della condotta.
Ma la posizione è stata rivista per effetto di una nuova sentenza della Corte di Cassazione (n.16787/2022).
Con nuovo comunicato del 22/11/2022, il Ministerio dell’Interno ha recepito la nuova pronuncia stabilendo che In caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell’art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 214, comma 8 cds, senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste.
Va segnalato che il fermo è inibito quando destinato a veicoli strumentali all’azienda o alla professione, al trasporto di disabili nell’ambito della famiglia ed è inapplicabile sul veicolo in leasing.
Cristina Carpenedo