La sentenza della Corte costituzionale 209/2022 ha riscritto la nozione di abitazione principale ai fini IMU generando il caos tra gli addetti ai lavori, soprattutto per le personali interpretazioni dei contribuenti ai quali è passato un messaggio non corretto. Non c’è un diritto garantito per il soggetto passivo di poter beneficiare dell’esenzione IMU per il solo fatto di avere la residenza nell’abitazione. Fermarsi al requisito formale non basta. È quanto confermano le recenti sentenze di merito che si sono trovate ad applicare la nuova sentenza della Consulta.
La CGT di Savona, con la sentenza n. 330/2022, si è pronunciata su avvisi di accertamento riferiti all’anno 2016 e all’anno 2017, per il recupero dell’IMU dovuta sull’abitazione principale disconoscendo l’agevolazione anche dopo la sentenza della Corte costituzionale 209/2022, ritenendo necessario che sia il contribuente a fornire la prova della dimora abituale
A parere di questa Corte, poiché si tratta della fruizione di un’agevolazione fiscale spetta al contribuente, che la richiede, dare dimostrazione della sussistenza sia della residenza anagrafica che della abitualità della dimora. Prova, che potrà essere fornita producendo ad es. le fatture dei consumi di acqua, gas, luce o documenti riguardanti le visite effettuate presso il medico di base nel luogo di residenza, e quant’altro possa in ogni caso testimoniare una effettiva ed abituale presenza nella località di residenza. Senza questa prova da parte del contribuente il Comune sarà legittimato a considerare l’abitazione quale seconda casa e pertanto ad assoggettarla a tassazione. Nel caso in esame, il ricorrente non risulta aver fornita tale prova, per cui l’accertamento va confermato, con conseguente rigetto del ricorso.
La CGT di II grado del Veneto con la sentenza 1318/2022 conferma l’istruttoria compiuta dal Comune idonea a dimostrare la carenza del requisito in capo al contribuente. La Corte segnala che la sentenza della Consulta, seppure fondata sulla necessità di evitare una discriminazione tra coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile rispetto ai conviventi di fatto, contiene ulteriori significative precisazioni ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale. Nella parte conclusiva dell’ordinanza la Consulta ha precisato di ritenere «… opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all’attuale disciplina dell’esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta. Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo; controlli che, come si è visto, la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci.»
Nel caso di specie:
- la documentazione sui consumi dei servizi a rete non dimostrava la “dimora abituale”.
- Le bollette del servizio elettrico nazionale indicavano quale tipologia cliente “domestico non residente”
- Le bollette in questione risultano domiciliate ad un indirizzo diverso dalla residenza e tale scelta è in evidente contrasto con l’asserita “dimora abituale” nell’immobile di cui si discute
- dalla documentazione dell’amministrazione condominiale relativa alle somme corrisposte per i consumi idrico, di energia elettrica e gas non si evince se tali consumi sono distribuiti uniformemente nell’arco dell’esercizio, oppure presentano degli incrementi in alcuni periodi dell’anno.
L’appello del Comune è stato accolto con disconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale a causa della carenza del requisito della dimora abituale
La dichiarazione IMU, in scadenza al 31 dicembre 2022, va resa sul nuovo modello ministeriale approvato con il DM 29 Luglio 2022, poco prima della sentenza 209/2022, ragione per cui riporta la possibilità di esercitare l’opzione di scelta prevista dal DL 146/2021 ma del tutto neutralizzata dal giudice costituzionale. Le eventuali dichiarazioni che saranno rese in tal senso, non vanno quindi assunte a riferimento, nemmeno nella modalità inversa. Infatti, sta accadendo che alcuni contribuenti presentano la dichiarazione con l’unico scopo di dichiarare la dimora abituale e ritenere in tal modo assolto il requisito.
Cristina Carpenedo