Nuova misura degli interessi legali applicabili dal 1° gennaio 2023. Il tasso d’interesse legale passerà dall’1,25% al 5%, in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato.
La nuova misura, influenzata dall’impennata dell’inflazione, si applica anche alle entrate locali, in tutti i casi di versamento tardivo, accertamento, riscossione coattiva e rimborso.
La modifica del saggio legale è contenuta nel decreto 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 292 del 15 dicembre 2022.
La valutazione da compiere immediatamente è relativa all’opportunità di mantenere le eventuali maggiorazioni rispetto al tasso legale, possibili in determinati casi indicati dalla legge, ovvero di eliminare l’addizione mediante modifica al regolamento (IMU, TARI, ENTRATE).
Interessi da ravvedimento operoso. Il versamento tardivo spontaneo di un tributo deve essere accompagnato anche dal versamento degli interessi legali, oltre che della sanzione, al fine di completare il ravvedimento operoso. Dal 1.1.2023, il tasso sale quindi al 5%!
Interessi su accertamento e rimborso. Il comma 165 prevede una regola unica per l’applicazione degli interessi sulle somme recuperate in fase di accertamento oppure oggetto di restituzione. La misura infatti deve essere la medesima con modalità di calcolo giornaliera.
La disciplina del saggio di interesse nel campo dei tributi locali è prevista dalla legge 296/2006, articolo 1, comma 165 La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Il comma 165 ha mutato completamente il sistema precedente quando la maturazione era semestrale, abdicando alla maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La misura è quella del tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile con la possibilità per l’ente di modificare la misura nei limiti di tre punti percentuali, facoltà che va esercitata nel regolamento del tributo ovvero nell’ambito del regolamento generale delle entrate.
Interessi moratori su riscossione coattiva. Si aggiunge che la legge 160/2019 introduce la definizione degli interessi moratori da applicare dopo la fase esecutiva derivante da notifica di cartelle, ingiunzioni o accertamenti esecutivi, comprensiva della possibilità di maggiorare il saggio legale di due punti percentuali. La modalità di calcolo degli interessi differisce a seconda del soggetto che agirà per la riscossione coattiva. In caso di riscossione diretta o affidata ai concessionari abilitati trova applicazione il comma 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019
- Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall’ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Interesse su rateazione da accertamento esecutivo/ingiunzione. Va inoltre ricordato che anche la rateazione delle somme è soggetta all’applicazione degli interessi che, anche in questo caso, assume a riferimento il tasso legale con la possibilità di maggiorazione fino a due punti percentuali quando rilasciata su notifica di titolo esecutivo.
La Corte dei Conti ha chiarito che l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è un corollario dei principi costituzionali contenuti negli art. 23 (legalità), 53 (capacità contributiva) e 97 (imparzialità dell’azione amministrativa) Cost. e risulta derogabile nel nostro ordinamento soltanto in forza di disposizioni legislative eccezionali che, nel rispetto del predetto principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, possono sacrificare gli interessi tutelati dai citati art. 53 e 23 in favore di altri interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore (ex plurimis, si v. Sezione controllo Piemonte, Deliberazione n. n. 7/2007/PAR del 28/06/2007). L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria deve essere ricondotta ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che sono espressione del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari. Di conseguenza, lo Stato e gli altri enti pubblici, che operano quali enti impositori, non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge. L’orientamento è stato ribadito dalla Corte dei conti parere 106/2014 sezione di controllo per la regione Sicilia.
Gli interessi legali sono calcolati sulla base della misura in vigore per ogni periodo, con le seguenti percentuali in ragione d’anno:
- 0,5% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
- 0,2% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
- 0,1% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
- 0,3 % dal 01/01/2018 al 31/12/2018
- 0,8% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
- 0,05 % dal 01/01/2020 al 31/12/2020
- 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021
- 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022
- 5% dal 01/01/2023
Le fattispecie che nell’ambito dei tributi locali sono interessate al tasso d’interesse sono le seguenti
- Versamento tardivo di tributo anche mediante ravvedimento operoso
- Recupero del tributo in fase accertativa
- Riscossione coattiva
- Rimborso di somme versate ma non dovute
- Rateazione
Gli interessi non si applicano sulla componente sanzionatoria, come confermano le norme sull’accertamento esecutivo né in caso di sospensione della riscossione disposta ai sensi dell’articolo 68 del dl 18/2020 per le motivazioni connesse all’emergenza sanitaria.
Si segnala inoltre che numerose sentenze hanno neutralizzato gli importi dovuti quando carenti della modalità di determinazione degli interessi tale da impedire al contribuente la verifica della pretesa. (CASS. s. 9799/2017 e ordinanza 32488/2021). Per costante giurisprudenza della Corte, l’atto deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., Sez. 5A, 19 aprile 2017, n. 9799; Cass., Sez. 6A-5, 22 giugno 2017, n. 15554; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2018, n. 17767; Cass., Sez. 5A, 21 ottobre 2020, n. 22900).
Anche in presenza di entrate patrimoniali, l’interesse rimane la compensazione risarcitoria di un beneficio, in questo senso, non rinunciabile. In merito alla misura esiste comunque facoltà dell’ente di definire, con norma regolamentare, l’entità nel rispetto delle regole di proporzionalità e adeguatezza.
INFINE, AGGIORNARE I MOTORI DI CALCOLO.
Cristina Carpenedo