Si chiama dualismo della riscossione coattiva presente nel sistema della riscossione delle entrate dei comuni e delle province grazie a quella autonomia che nel 1997 portò all’approvazione dell’articolo 52 del d .lgs 446/97.
Il comma 5 dell’art. 52 individua tra i soggetti legittimati alla riscossione non solo l’attuale Agente della riscossione nazionale ma anche i concessionari iscritti all’albo e le società pubbliche, sempre che comuni e province non decidano di agire direttamente. Solamente l’agente nazionale, oggi Agenzia delle entrate riscossione, applica lo strumento del ruolo e della cartella di pagamento; gli altri agiscono mediante l’ingiunzione fiscale mentre, dal 1° gennaio 2020, tutti questi soggetti agiscono anche con l’accertamento esecutivo e le procedure indicate dal Titolo II del DPR 602/73. La scelta del legislatore è stata quella di affiancare alla riscossione nazionale, dedicata principalmente ai crediti erariali e previdenziali, altre soggettività alternative, nella consapevolezza che la riscossione dei carichi minori degli enti locali necessitano di misure dedicate, diverse dalle strategie nazionali.
Questo assetto dualistico ha portato il legislatore ad approvare istituti valevoli solamente per il mondo ADER che, come noto, con la soppressione del gruppo Equitalia nel 2017, ha ereditato i carichi dei precedenti concessionari ministeriali. Dal 2016 abbiamo assistito alla prima definizione agevolata fino a raggiungere, con l’ultima legge di bilancio, la definizione quater e lo stralcio dei residui ter. Si tratta di misure destinate solo all’agente nazionale della riscossione comprendente tutti i carichi consegnati dagli enti impositori (quindi sia nazionali che locali), probabilmente dando priorità alla pulizia del cosiddetto magazzino Equitalia, nutrito anche delle criticità della riscossione. Solo nel 2016 venne data facoltà agli enti locali di estendere la definizione agevolata mediante l’approvazione di un proprio regolamento.
La legge di bilancio 197/2022 aggiunge un nuovo tassello a questo mosaico. In particolare, il legislatore approva lo stralcio dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati dal 2000 al 2015 (commi 222 – 230) e la definizione agevolata dei debiti iscritti in carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 20 giugno 2022 (commi 231-252).
In continuità con il passato, i riscossori ai quali si rivolge la misura sono solo ed esclusivamente gli agenti della riscossione del sistema pubblico attualmente organizzati nell’ente pubblico economico Agenzia delle entrate – riscossione.
Si tratta di una terminologia utilizzata nel dl 193/2016, istitutiva di Agenzia delle Entrate – riscossione.
Significativo è quanto si legge nel comma 3 e 16 dell’art. 1 del citato decreto-legge 193/2016
La terminologia Agenti della riscossione si riferisce ai soggetti che hanno agito come Riscossione SpA divenuta poi Equitalia SpA nel periodo 2005/2017, che subentrarono ai precedenti esattori nazionali.
Il comma 3 del medesimo articolo 1 qualifica ADER come il nuovo Agente della riscossione subentrato agli agenti nazionali precedenti.
Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l’attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
Anche le disposizioni della legge 197/2022 approvano stralci e definizioni con benefici che sono destinato solamente ai debitori di Agenzia delle entrate – riscossione, al momento non estensibili ad altri carichi gestiti da concessionari privati, società pubbliche ed enti locali in forma diretta. Una criticità che sfugge al debitore che si rivolge agli uffici locali per chiedere l’applicazione di un beneficio, a suo dire, scontato, alla pari degli altri debitori.
Va quindi considerato che il sistema della riscossione locale rimane dualistico: da un lato l’Agente della riscossione che fa capo ad ADER, dall’altro i concessionari locali coincidenti che con i soggetti di cui all’articolo 52 del d lgs 446/97 nonché i comuni che agiscono in forma diretta. Per questa seconda categoria nessuno sconto ai fini della adesione, né stralcio, può essere oggetto di autonoma approvazione mancando la norma nazionale di riconoscimento della facoltà. Si tratta di una indubbia disparità di trattamento verso i debitori, che subiscono conseguenze diverse a seconda della scelta dell’ente di ricorrere a soggetti alternativi ad ADER e che quindi non possono invocare le stesse misure.
Cristina Carpenedo