La deliberazione ARERA 15/2022 recante il Testo unico della qualità del servizio rifiuti, interviene in modifica del Testo unico sulla trasparenza rifiuti (TITR) approvato con deliberazione 444/2019. Quest’ultimo dettaglia la disciplina comunicativa che deve essere rispettata al fine di garantire le informazioni sul servizio. La deliberazione 15/2022 riscrive alcune parti del TITR con riferimento sia ai contenuti da pubblicare nei siti internet dei gestori (con ciò intendendo sia il gestore del servizio di raccolta sia il gestore dei rapporti con l’utenza per l’applicazione delle tariffe, nella versione tributo e corrispettivo) sia ai contenuti degli avvisi di pagamento.
In occasione dell’ingresso del testo unico sulla qualità e dunque delle nuove regole che coinvolgono gli utenti, Arera sceglie come canale informativo anche l’avviso di pagamento (oltre che al sito).
Con riferimento agli avvisi di pagamento va assunto a riferimento l’articolo 5 del TITR come aggiornato dalla deliberazione 15/2022.
Articolo 5 Informazioni generali nei documenti di riscossione
5.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano, in modo chiaro e comprensibile, almeno le seguenti informazioni generali:
- a) indicazione del servizio a cui si riferisce l’importo addebitato;
- b) dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, nonché il codice univoco identificativo dell’utente;
- c) dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferisce l’importo addebitato, ove i medesimi siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa:
- i) indirizzo e codice utenza;
- ii) superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati;
iii) dati catastali, ove disponibili;
- iv) categoria di utenza;
- v) nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell’immobile;
- vi) ove la tariffa sia commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, indicazione di tali quantità, con riferimento alla/e frazione/i soggetta/e a misurazione ai fini della commisurazione della tariffa;
- d) indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello online o fisico (ove previsto) presso cui reperire la procedura per l’eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati di cui alle lettere b) e c) del presente comma;
- e) periodo di riferimento del documento di riscossione; nel caso di variazioni in corso d’anno dei dati di cui alla lettera c) del presente comma è indicata la decorrenza delle medesime, secondo i termini previsti dal TQRIF, dando evidenza degli importi dovuti per l’erogazione del servizio;
- f) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati e di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio nonché, recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove previsti) per l’assistenza agli utenti.
I punti evidenziati danno conto del coordinamento necessario con le previsioni del TQ RIF che obbliga tutti i gestori del servizio tariffario ad applicare le nuove misure. Infatti, la lettera f) prescrive che nel documento di riscossione venga data evidenza di tutti i recapiti (telefono, posta, mail) per presentare reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati nonché di rateazione; inoltre è necessario evidenziare i nuovi obblighi temporali per la presentazione della richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio che sono stati ridotti in media a 90 giorni unitamente a delle conseguenze collegate alle decorrenze.
Si tratta di un aspetto molto importante del quale si consiglia di dare conto nel nuovo avviso in considerazione delle modifiche indicate sugli effetti delle variazioni e delle cessazioni (che vanno comunque coordinate con le regole tributarie pur prendendo atto di una disciplina più rigida della precedente, che favorisce la tenuta finanziaria del sistema)
Va ricordato infatti che, ai sensi dell’articolo 6 del TQ RIF
- 1 La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’utente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all’Articolo 19, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online ( in regime TARIP può essere ridotto fino a 30)
- DA QUANDO DECORRONO GLI EFFETTI DELL’ATTIVAZIONE? Ai sensi dell’articolo 7.2 del TQ RIF le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente
Per quanto riguarda le richieste di variazione e di cessazione del servizio, queste devono essere inviate al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. In deroga, le richieste di uscita dal pubblico servizio devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
L’articolo 11.2. del TQ RIF prevede che le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Va inoltre ricordato che è obbligo formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione, variazione, cessazione del servizio entro 30 giorni lavorativi.
L’articolo 6 del TITR è dedicato alle informazioni sugli importi addebitati e quindi alla liquidazione della tariffa, caso nel quale si tratta di verificare se il prospetto contiene tutti gli elementi previsti:
- a) importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni singola utenza, ove applicabile, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero per l’attività di raccolta e trasporto e l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, qualora i servizi vengano fatturati distintamente, espresso in euro; nel caso di variazioni in corso d’anno dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), dal punto ii) al punto v), il documento di riscossione indica distintamente gli importi relativi a ciascuna situazione dell’utenza nel periodo di riferimento del documento di riscossione;
- b) scadenza per il pagamento in un’unica soluzione;
- c) ove applicabile, importo, espresso in euro, di ciascuna delle rate in cui è effettuabile il pagamento, con relativa scadenza;
- d) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa; e) in caso di applicazione di tariffa con misurazione puntuale delle quantità conferite, indicazione, ove rilevante, delle prestazioni incluse nel servizio minimo;
- f) importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate;
- g) importo, espresso in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti e indicazione della possibilità che l’importo addebitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato a conguaglio;
- h) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi ad imposte, tributi o addizionali, nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con la normativa vigente;
- i) estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata o, in caso di conguagli, alle tariffe applicate;
- j) indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell’indirizzo degli sportelli online e fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.
L’articolo 7 descrive le informazioni sulle modalità di pagamento
- a) elenco delle modalità di pagamento ammesse, ivi compresa l’indicazione di tutti i dati del beneficiario necessari affinché l’utente possa effettuare il pagamento;
- b) situazione dei pagamenti precedenti, ove disponibile, ivi compresa l’indicazione degli importi eventualmente ancora dovuti e della scadenza degli stessi;
- c) ove risultino importi ancora dovuti, le procedure che si applicano in caso di ritardato od omesso pagamento, nonché le informazioni su eventuali tassi di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni applicabili, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Anche l’articolo 8 è stato rivisto per coordinare il contenuto dell’avviso di pagamento con il TQ RIF, lato gestore, anche ricorrendo a prospetti informativi allegati. Le informazioni da inserire sono:
- a) ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero il servizio di raccolta e trasporto e/o del gestore del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di reclami, richieste di informazioni, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare con riferimento al servizio di raccolta e trasporto e al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- c) recapiti e orari di apertura degli sportelli online e fisici (ove presenti) per l’assistenza agli utenti;
- d) indicazione del sito internet ove è disponibile la Carta della qualità del servizio e le altre informazioni di cui all’Articolo 3;
- e) i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall’utente, secondo quanto previsto dall’articolo 49 del TQRIF.
Il documento di riscossione o eventuali prospetti ad esso allegati riportano con cadenza almeno annuale le seguenti informazioni minime:
- a) calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non fosse effettuabile una programmazione; in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del gestore del servizio di raccolta e trasporto presso cui tali informazioni sono disponibili;
- b) calendario e orari di effettuazione dell’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, ovvero informazioni relative alla frequenza di effettuazione nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta collegati con l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade; in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del gestore del servizio presso cui tutte le suddette informazioni sono disponibili;
- c) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani;
- d) percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello di emissione del documento di riscossione
Per una adeguata stesura del documento è necessario partire dall’analisi dell’avviso in uso e integrare le informazioni mancanti, soprattutto con riferimento ai nuovi obblighi relativi alla dichiarazione TARI e alla possibilità di presentare reclami, richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati. Sarà poi necessario raffrontarsi con il gestore per acquisire le informazioni indicate nell’articolo 8 del TITR.
Va inoltre evidenziato che il legislatore condiziona l’applicazione delle tariffe TARI alla regola del comma 15 ter dell’articolo 13 del DL 201/2011, norma che prevede di calcolare le rate dell’anno di competenza che abbiano scadenza fissata prima del 1 dicembre sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente, mentre i versamenti con scadenza fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l’anno di riferimento (quindi 2023 purchè la delibera tariffaria sia stata pubblicata nel portale del federalismo fiscale), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio su quanto già versato.
Cristina Carpenedo