Società cancellate dal registro imprese. I tributi non versati

Sempre più spesso, in fase di notifica di un atto impositivo verso un’azienda, si viene a conoscenza dell’estinzione della stessa. Le risultanze della CCIAA definiscono lo stato dell’impresa dalla nascita fino alla cancellazione, atto finale che giunge al termine di un processo avviato con lo scioglimento, maturato sulla base delle cause indicate dal codice civile, e la successiva liquidazione.

Per ricostruire il quadro sulla cancellazione delle  società dal registro delle imprese bisogna fare un distinguo tra ditte individuali e società di persone da un lato, e le società di capitali dall’altro. Per le prime valgono le disposizioni che il codice civile detta per le singole fattispecie e che comunque permettono di agire nei confronti dei singoli imprenditori e soci in virtù della regola sulla responsabilità personale. Per le società di capitali, principalmente SRL e SPA, valgono le disposizioni contenute nel capo VIII del codice civile, che limitano la responsabilità nella misura prevista dall’articolo 2495 cc. La norma è stata oggetto di importanti pronunce in quanto riconosce alla cancellazione della società effetto estintivo, con tutte le problematiche conseguenti per il recupero di eventuali crediti vantati. Le problematiche si incontrano nelle società di capitali, nei confronti delle quali, le possibilità di recupero sono limitate alle somme percepite sulla base del bilancio finale di liquidazione. Negli ultimi tempi numerose sentenze si sono spese sul tema della cancellazione dopo l’entrata in vigore del comma 4 dell’articolo 28 del d. lgs. 175/2014. Questa norma, che ha portata innovativa, prevede di notificare alla società cancellata, e non quindi al liquidatore, recuperi d’imposta entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione. La pronuncia della Cassazione 17791/2016 ha precisato come il differimento quinquennale operi solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti di creditori di tributi, producendo effetto estintivo posticipato di cinque anni nel caso in cui la richiesta sia presentata nella vigenza della nuova disciplina, ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. La norma tenta di mantenere fittiziamente in vita la società di capitali per permettere notifiche di atti impositivi, ma quel che in realtà si può conseguire rimane circoscritto a quanto avvenuto con il bilancio finale di liquidazione. Le sezioni unite della corte di cassazione si sono pronunciate (Cass 6071/2013) sugli  effetti della cancellazione dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d. lgs n. 6 del 2003. La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo non comportava l’estinzione dell’ente  qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, ora, invece produce effetto estintivo che opera in coincidenza con la cancellazione, se ha avuto luogo dopo il 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della  riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Il secondo comma del citato art. 2495 cc stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, fermo restando la possibilità di agire per risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui.

Il dissolversi della struttura organizzativa su cui si basa la soggettività giuridica dell’ente collettivo  rende plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori. Quando il debitore è un ente collettivo,  la sua estinzione dà ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

In pratica, come deve comportarsi l’ente che per la notifica di un avviso di recupero IMU ad un’attività cancellata? In caso di ditta individuale e società di persone, la notifica dell’accertamento va eseguita alla persona fisica e ai soci che risponderanno personalmente coi propri beni. In caso di società di capitali cancellata dopo il 13 dicembre 2014, l’accertamento va emesso nei confronti della società con notifica entro cinque anni dalla cancellazione presso l’ultima sede indicata secondo le risultanze della CCIAA. In caso di società di capitali cancellata prima del 13 dicembre 2014, la notifica va eseguita verso gli ex soci. In tutti i casi di società di capitale, gli ex soci risponderanno limitatamente alle somme ricevute dalla liquidazione. Il liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese può rispondere nei confronti dei creditori in conseguenza di un’illegittima distribuzione di attivo ai soci senza il preventivo pagamento creditori sociali (Trib. Bologna sentenza 06.06.2013 ). Degne di nota sono le nuove disposizioni del comma 5 dell’articolo 28 del d. lgs 175/2014 che hanno modificato l’articolo 36 del DPR 602/73,  innescando una responsabilità dei liquidatori           qualora avessero soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari. Un riferimento che apre la porta alla par condicio creditorum anche nella fase di liquidazione che impedisce di ignorare i crediti tributari. La responsabilità rimane circoscritta alla capienza patrimoniale

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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