In primo luogo va chiarito che il nuovo decreto legge 193 del 22 ottobre 2016 è scritto per la riscossione nazionale, vale a dire la riscossione dello Stato e di tutti gli enti che per legge sono tenuti a ricorrere al ruolo. Poi c’è la riscossione locale che, da sempre, viene tratta contestualmente alla riscossione nazionale ma con delle disposizioni autonome in quanto non ricompresa nella prima. Così il d. lgs 112/99 e l’articolo 3 comma 4 del dl 203/2005 che esplicitamente estendevano alla riscossione locale gli strumenti nazionali. Per riscossione locale si intende quella che fa capo agli enti diversi dallo Stato: regioni, province, comuni, consorzi, camere di commercio, ordini ed enti pubblici non statali di vario genere. Non a caso, l’articolo 2 del nuovo decreto legge è intitolato disposizioni in materia di riscossione locale. Tre commi, due dei quali, il primo e il secondo, esclusivamente riferiti ai comuni, da anni caratterizzati dalle regole speciali contenute nel dl 70/2011 e nel dl 203/2005. Il comma 1 si preoccupa di prorogare la riscossione dei comuni spostando, dal 31 dicembre 2016 al 31 maggio 2017, i termini contenuti nell’articolo 10 comma 2 ter del dl 35/2013. Quest’ultimo agisce sulla lettera gg ter del comma 2 del dl 70/2011, la disposizione che decreta la cessazione delle attività di Equitalia dal mondo dei comuni e delle società dagli stessi partecipate, nonché sui commi 24, 25 e 25 bis, relativi alla proroga dei contratti in essere, rispettivamente, con le società scorporate, gli Agenti Equitalia e tutti gli altri concessionari minori iscritti all’albo. Fissata l’ultima proroga relativa a questi contratti e alla cessazione delle attività Equitalia, si legge al comma 2 che, per le funzioni relative alla riscossione del comma 1 gli enti locali, vale a dire solo i comuni e le sue società in quanto unici attori della fattispecie del comma 1, entro il 1 giugno 2017, possono continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. Questa è una facoltà che si esercita una sola volta per mantenere le attività in essere ed è necessaria perché (da sempre) serve una manifestazione di volontà esplicita per continuare la riscossione con un nuovo soggetto, anche se questo eredita per legge i residui carichi non riscossi. Il comune deciderà se continuare o meno a mantenere queste attività in capo al nuovo ente.
Veniamo al terzo comma rivolto ai nuovi ruoli di tutti gli enti locali, vale a dire, tutti gli altri soggetti che riscuotono con il ruolo. Alcuni con vincolo, altri con la possibilità di ricorrere anche all’ingiunzione fiscale (es. consorzi di bonifica). Si legge nel testo che questi enti possono deliberare l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al nuovo soggetto nazionale adottando apposita delibera entro il 30 settembre di ogni anno. Questa norma è anche per i comuni? Per rispondere alla domanda manca un tassello che troviamo contenuto nella lettera gg quater, successiva alla gg ter, la cui efficacia è condizionata alla fine della lunga fase di proroga: a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonchè secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
L’impianto delle lettere gg ter e gg quater non è stato abrogato, bensì richiamato nel comma 1. Va infatti ricordato che la riscossione dei comuni è stata liberalizzata grazie all’articolo 52 del d. lgs. 446/97. Nel cosiddetto mercato della riscossione operano società concessionarie private iscritte all’albo dei soggetti abilitati, previsto dal successivo articolo 53 del medesimo decreto. Lo stesso meccanismo di equiparazione cartella-ingiunzione poggiava sulla necessità di creare medesime condizioni di operatività e la successiva decisione di escludere Equitalia dal mondo dei comuni era anche legata a problematiche di posizione concorrenziale.
Ciò detto, la conclusione più certa del dl 193/2016 è la proroga Equitalia fino al 31 maggio 2017 (ammesso che il termine sia proprio l’ultimo) e l’entrata in vigore della lettera gg quater dal 1 giugno 2017, che riconosce nell’ingiunzione fiscale, anche rafforzata, l’unico strumento di riscossione coattiva dei comuni. La gestione potrà essere diretta o affidato ai soggetti abilitati previsti dal comma 5 del sopra citato articolo 52, comunque nel rispetto della disciplina dettata dal codice dei contratti.
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