Convenienza alla rottamazione. Le valutazioni da fare

Se il tema del momento è la rottamazione delle cartelle, vale la pena comprenderne le ragioni e le cause di quella che è stata definita come la più grande operazione di condono fiscale della storia. In Italia ci sono molti contribuenti che, per diverse ragioni, sono stati destinatari di cartelle mai pagate. Spesso ci sono pesanti problemi economici e crisi aziendali che si sono aggravate con la recessione economica. Gli archivi Equitalia raccontano anni di raccomandate cartacee per la notifica di titoli esecutivi e pignoramenti spesso non andate a buon fine, ma anche situazioni che non sono mai state interessate a procedura. L’approvazione della definizione agevolata, nata inizialmente per stralciare le sanzioni tributarie dell’erario, si è fatta sempre più interessante fino a ricomprendere sanzioni tributarie e previdenziali, interessi di mora (presenti su tutte le cartelle) e ricalcolo del costo di riscossione sui carichi iscritti a ruolo da 2000 al 2015, indipendentemente dall’ente impositore. In pochi attimi, la platea dei potenziali beneficiari diventa immensa, così da spiegare le code negli uffici Equitalia per chiedere notizie su un argomento complicatissimo anche per gli esperti. Alle richieste di informazione del debitore, l’Agente della riscossione restituisce estratti di ruolo col conteggio di tutte le somme maturate a quella data. Gli addetti ai lavori sanno bene che questo non basta. Mai come in questa materia il vuoto per pieno non si applica. Al bando i calcolatori che macinano estratti di ruolo. La Riscossione a mezzo ruolo è crollata su due temi centrali: la notifica del titolo e la prescrizione dell’azione di riscossione. Lo possiamo apprendere dalla lettura delle sentenze sulle cartelle di pagamento, che disegna una situazione complessiva allarmante. Il vizio di notifica è stato declinato in diversi modi. Osservando il comportamento dell’Agente della Riscossione in sede di contenzioso, la notifica sembra ormai diventata prova diabolica.  Le cause principalmente invocate sono due: inesistenza del mezzo di notifica per inidoneità del soggetto notificatore e impossibilità di dimostrare l’avvenuta notifica con richiesta di esibizione della matrice da parte dell’Agente. Il tema del soggetto non abilitato è una diatriba che viene portata avanti da anni a causa della scrittura dell’articolo 26 del dpr 602/73 uscita dalla riforma del 99, che non avrebbe più ripreso la modalità di notifica postale mediante invio diretto da parte dell’esattore ma solo mediato da determinati soggetti (ufficiali di riscossione, altri soggetti abilitati dal concessionario, messo comunale, agente di polizia locale). Altra ipotesi frequente è la mancata produzione in giudizio della relata di notificazione, spesso contestata dinanzi a un atto cautelare o esecutivo conseguente alla cartella. Sul punto, la recente sentenza della Cassazione n.6887/2016 ha escluso che si possano produrre stampe equipollenti da archivi informatici e stabilito che l’Agente deve continuare a conservare la documentazione anche oltre i canonici cinque anni, previsti dall’articolo 26 del dpr 602/73 solo ai fini organizzativi. Nel vizio relativo alla prescrizione del credito chiesto con cartella (decennale o quinquennale), fa da padrona una situazione caotica. Equitalia da sempre sostiene la prescrizione decennale della cartella notificata. In realtà la giurisprudenza ne fa sia questione di natura dell’entrata, sia questione di titolo posto in riscossione. In molti casi, dai tributi ai canoni, si è consolidata la regola quinquennale, ragion per cui, molte cartelle che associano una data ultimo evento superiore ai cinque anni, sono prescritte. A questo aggiungiamo che, anche gli enti impositori, possono aver condotto il recupero delle entrate ben oltre il termine di prescrizione. Si pensi al contenzioso sui contributi previdenziali che, dopo la legge 335/95, è stato ridotto a cinque anni. Sui tributi erariali e locali, la questione è ancora più complessa, dato che la prescrizione scatta successivamente al rispetto del termine di decadenza che, a seconda del caso, varia da tre a cinque anni. La complessità della situazione necessita di valutazione specifica che deve portare all’individuazione dei carichi retti da un titolo ancora riscuotibile, tenuto conto che i due anni concessi per pagare la definizione rappresentano un limite forte all’adesione per un contribuente che dispone di scarsa liquidità. Più che una stampa di estratti di ruoli, ciò che serve è un accesso agli atti per acquisire l’intero fascicolo del debitore comprensivo di notifiche e comunicazioni di inesigibilità presentate.

L’obiettivo della definizione agevolata è massimizzare gli incassi di un magazzino titoli che, secondo la Corte dei Conti, vale il 5%. La proroga al 21 aprile per la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non concede abbastanza tempo per uno scenario che sembra destinato a complicarsi dopo la consegna del conto da pagare, prevista per il 15 giugno.

La definizione delle ingiunzioni dei comuni appare meno caotica e più certa sul fronte delle notifiche. In tal caso il termine entro il quale aderire è definito da ciascun comune (provincia o regione) all’interno del regolamento, il cui termine ultimo di adozione scade il 31 marzo 2017.

[php snippet=5]

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*