La recente sentenza della CTP di Firenze n. 418 del 9 marzo 2017, offre lo spunto per argomentare su un tema complesso e spesso sottovalutato, relativo alla competenza dell’adozione dell’ingiunzione fiscale. Il caso vede protagonista un comune che affida la sottoscrizione (e dunque l’adozione) del titolo coattivo a uno studio legale, conferendo a tal fine apposito mandato. La commissione ritiene che il funzionario del Comune non abbia il potere, in base alle disposizioni normative vigenti, di delegare un legale esterno all’Amministrazione ad emettere una ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 in quanto, ancorchè l’ingiunzione assuma anche la funzione di atto di precetto, è comunque e prioritariamente un atto amministrativo e perciò di esclusiva competenza del funzionario dirigente incaricato, come espressamente previsto dall’art. 2 del citato decreto. A corollario dell’assunto si richiama l’attenzione sulla formulazione dell’atto oggetto di controversia, che deve essere redatto nello stile degli atti amministrativi.
La confusione in cui può incorrere il funzionario nel pensare che un professionista privato possa agire per suo nome e conto, è probabilmente dovuta anche alla complessità dei modelli organizzativi che un comune può adottare. La riscossione coattiva delle entrate pubbliche gode di una disciplina legislativa privilegiata rispetto al recupero del credito di diritto privato per garantire una riscossione rapida ed economica di entrate che sono destinate a finanziare bisogni collettivi e che spesso sono caratterizzate da partite numericamente elevate e di importo modesto. Per questa ragione di sistema il legislatore riconosce alla pubblica amministrazione due strumenti di riscossione coattiva privilegiata per agire in tempi rapidi e a costi contenuti, individuati nella CARTELLA DI PAGAMENTO e nella INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. Tra i soggetti legittimati alla riscossione mediante ingiunzione troviamo gli iscritti all’albo di cui all’articolo 53 (cosiddetti concessionari minori) e le società pubbliche che adottano gli atti a rilevanza esterna sulla base delle funzioni trasferite nell’atto di concessione. Nessuna disposizione di legge permette questo trasferimento a favore di un legale professionista esterno che rimane, semmai, unicamente soggetto strumentale per l’adozione di un atto del Funzionario del comune. L’ente che decide di affidarsi alle competenze di un avvocato sceglie il modulo della gestione diretta della riscossione, che mantiene tutte le funzioni in capo all’ente. L’ingiunzione fiscale rimane un atto amministrativo governato dalle leggi sul procedimento amministrativo, ragion per cui, lo stesso ente, non solo deve adottare l’atto ma individuarne il funzionario competente. In caso di riscossione coattiva diretta, il principio amministrativo da cui partire risiede nella Legge 241/90, per cui il soggetto che forma il titolo iniziale (accertamento, verbale, ordinanza, ecc) ne è responsabile della vicenda fino alla fine, comprensiva della riscossione coattiva fino al pagamento o all’inesigibilità. Il Funzionario responsabile del tributo adotterà l’ingiunzione per le entrate che afferiscono alla sua competenza mentre il Funzionario dell’ufficio istruzione, piuttosto che della polizia locale o del patrimonio, adotterà le ingiunzioni relative ai propri ambiti di competenza. Solo nel caso in cui l’ente abbia individuato nella propria dotazione degli uffici e dei servizi, un ufficio dedicato alla riscossione coattiva con l’assegnazione delle relative competenze per le entrate dell’ente, solo in tal caso si è in presenza di un soggetto che ha le competenze per adottare ingiunzioni relative alle diverse entrate e procedere in tutte le fasi di riscossione coattiva. La soluzione adottata risente delle dimensioni dell’ente: nei comuni più piccoli, spesso, la fase coattiva resta in capo all’ufficio che ha formato il titolo iniziale anche se la complessità del tema consiglia l’individuazione di una competenza specifica dedicata all’emissione, notificazione ed esecuzione dell’ingiunzione fiscale. La titolarità del soggetto competente all’adozione dell’ingiunzione deve essere ben evidenziata nelle premesse dell’atto, trattandosi di un potere amministrativo nato per la pubblica amministrazione. Stessa sorte per quanto riguarda gli atti successivi (comunicazione di fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, dilazioni e autotutele), di competenza del titolare dell’azione che decide le misure da adottare, vale a dire il Comune ovvero il concessionario laddove la funzione sia stata esternalizzata (in concessione) a favore di società abilitate. Se al termine di questo percorso non si realizza il pagamento, il procedimento si conclude con l’inesigibilità.
Buongiorno Dott.ssa
deve essere reiterata una ingiunzione, fatta da una società di riscossione, da parte del Comune. le chiedo chi dovrebbe firmarla dal momento che viene reingiunta dal Comune e non più dalla società.
In attesa , porgo distinti ossequi.
Giuseppe Piacente
Se parliamo di ingiunzione con modalità rafforzata (versione assimilata alla cartella) non si tratta di reiterazione bensì di adottare un avviso di intimazione ai sensi dell’articolo 50 del dpr 602/73