L’incasso su conto corrente intestato dell’ente dal 1 ottobre 2017

Si avvicina l’entrata in vigore dell’articolo 2 bis del decreto fiscale 193/2016 che introduce una nuova regola sui versamenti di denaro nella fase spontanea. La norma è rubricata Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva e contiene una direttiva di forte impatto gestionale e organizzativo. Ai sensi dell’art. 13, comma 4 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.

La norma copre tutte le entrate dell’ente locale: IMU, TARI, TASI, TOSAP, ICP sanzioni amministrative, sanzioni cds, cosap, oneri edilizi, mense e altri servizi a domanda individuale, fitti e tutto ciò che transita nel bilancio dell’ente.

Si riporta il testo con le ultime modifiche introdotte.

Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva (1).

1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati dell’ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all’articolo 1, comma 3       

(1) Ai sensi dell’art. 13, comma 4 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Dell’impatto applicativo della norma ne ha dato conto l’IFEL con una nota del 22 dicembre 2016, mentre nulla è stato detto ufficialmente dal MEF. La Fondazione, se da un lato ammette importanti aperture verso le società pubbliche (che non sarebbero interessate dalla norma) e verso i contratti dove l’entrata è trattenuta dal soggetto affidatario, dall’altro impone l’obbligo di adeguamento dei contratti in corso.

A ben vedere la norma, non derogabile con potestà regolamentare, nella versione rivista dal dl 50/2017 (art. 35), prevede l’incasso dei versamenti spontanei di tutte le entrate:

  • sul conto corrente di tesoreria
  • sul conto corrente postale intestato all’ente impositore
  • mediante F24 (solo per i tributi)
  • mediante strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori

Appurata l’esclusione degli incassi derivati dalla fase di accertamento e riscossione coattiva che, letteralmente, non sono versamenti spontanei, la norma impone un obbligo di carattere gestionale finalizzato all’incasso diretto delle somme, senza collegare alcuna sanzione esplicita, anche se è facile immaginare la colpa grave ascrivibile al funzionario in caso di mancato riversamento delle somme riscosse dal terzo.

L’obbligo di adeguamento dei contratti in corso non è esplicitamente previsto dalla norma. Va infatti ricordato che l’incasso sul conto del terzo, e dunque tutti gli attuali conti intestati al concessionario esterno, sono il frutto dell’applicazione normativa del DL 70/2011 art. 7 comma 2 lettera gg septies  “Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”

L’operazione di adeguamento non è nemmeno cosa semplice. Posto che la modalità operativa più flessibile tra quelle indicate, sembra il conto corrente postale, il cambio di canale di incasso comporta l’apertura di un conto corrente dedicato da parte del comune, l’autorizzazione alla stampa del bollettino premarcato per facilitare la rendicontazione, l’attivazione della rendicontazione degli incassi da parte del comune quanto meno per il calcolo del corrispettivo spettante al concessionario che, in tal modo, non godrà della facilitazione derivante dal trattenere il suo corrispettivo dai riversamenti. Appare quanto meno sensato ipotizzare un adeguamento col nuovo anno in virtù del principio di annualità del tributo, in modo tale da non generare confusione tra gli incassi di imposta gestiti in vigenza delle precedenti regole rispetto a quelli attuali. Sicuramente la norma dettata dall’articolo 2 bis deve essere applicata nei prossimi affidamenti nonché in quelli pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

La norma è comunque destinata agli affidamenti in concessione delle funzioni di riscossione dell’entrata e non ai gestori che trattengono l’incasso per finanziare il servizio affidato (es. gestore della ristorazione).

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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