La notifica dell’accertamento e la tipologia dei destinatari: persona fisica, impresa, fallimento, eredità e liquidazione volontaria

L’avviso di accertamento dei tributi locali emesso ai sensi del comma 161 dell’articolo1 della legge 296/2006 è un atto di imposizione fiscale recettizio. L’atto unilaterale, essendo diretto ad una persona determinata, produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza della persona cui è destinato. Va precisato che l’atto viene ad esistenza a conclusione del procedimento di formazione con la sottoscrizione del funzionario, ma non produce effetti fino al perfezionamento della notifica. Ciò comporta che l’ente deve osservare la massima attenzione nell’individuazione del soggetto destinatario della notifica e del suo domicilio utile a tal fine.

La notifica è una forma di conoscenza legale disciplinata dalla legge. Un atto si può considerare notificato se ha seguito il percorso formale di invio e recapito al destinatario, indipendentemente dalla conoscenza effettiva. Di conseguenza, è necessario individuare quali norme definiscono questo percorso.

La notifica avviene mediante le regole contenute:

  • negli articoli 137 e ss del cpc con le modifiche previste dall’articolo 60 DPR 600/73 per gli atti che devono essere notificati dal contribuente
  • mediante legge 890/82 recante la notifica degli atti giudiziari mediante posta e concessa in uso alle amministrazioni pubbliche dalla legge 265/99 “le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni”.
  • Per i tributi locali la legge 296/2006 riconosce come mezzo di notifica la raccomandata postale con avviso di ricevimento
  • Mediante posta elettronica certificata dal 1 LUGLIO 2017 per i soggetti inseriti negli indirizzari pubblici e i privati che legittimino l’utilizzo della pec ai fini tributari

L’individuazione del domicilio nel quale eseguire la notifica necessita una distinzione sulla base della tipologia del contribuente destinatario dell’atto.

  • Per la persona fisica:
  • il domicilio fiscale è il luogo presso il quale il soggetto fissa la sede principale dei suoi affari e interessi personali oltre che patrimoniali.
  • E’ presso il domicilio fiscale che il contribuente riceve la notificazione degli atti amministrativi e giudiziali, le cartelle di pagamento, e ogni comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione.
  • Il domicilio fiscale di un singolo cittadino persona fisica coincide quasi sempre con la residenza anagrafica. Ciò è dovuto al fatto che in Italia, l’art. 58 del dPR 600/1973 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, prevede che le persone fisiche residenti in Italia abbiano il domicilio fiscale nel comune di residenza, mentre per quelli non residenti, il domicilio è ubicato nel comune in cui viene prodotto il reddito.
  • Diverso il discorso per le persone giuridiche come le società, le imprese, o le ditte che hanno l’obbligo di fissare il domicilio fiscale dell’azienda nel comune in cui si trova la sede amministrativa o quella legale.

Nello specifico, il domicilio fiscale delle persone giuridiche viene fissato sulla base dei seguenti criteri, elencati per ordine di importanza:

  • sede legale;
  • sede amministrativa;
  • sede secondaria o stabile organizzazione;
  • comune presso cui si svolge l’attività lavorativa prevalente 
IL SOGGETTO PASSIVO – FONTI del domicilio fiscale
  • Anagrafe della popolazione residente
  • Anagrafe estesa
  • CCIAA per le attività – verificare codice ateco
  • SIATEL
  • SISTER
  •  Massima attenzione al domicilio fiscale
  • Non valorizzare gli indirizzi di recapito 

Situazioni particolari modificano le regole di individuazione del destinatario della notifica.

In particolare, ci sono tre situazioni frequenti da analizzare. Nell’ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma. Diversamente si notifica pro quota al singolo erede verificando la presenza di successioni ovvero si applica la regola della successione legale (salvo correzioni successive)

In caso di fallimento d’impresa, l’imprenditore viene privato dell’amministrazione dei beni. La notifica dell’accertamento va eseguita con Posta elettronica certificata della procedura fallimentare al curatore del fallimento per effettuare successivamente l’insinuazione del credito al passivo. La notifica va eseguita anche al fallito qualora si intenda agire contro quest’ultimo dopo la chiusura del fallimento, salva l’esdebitazione.

In caso di liquidazione volontaria bisogna tener conto delle diverse forme giuridiche dell’impresa

  • In caso di ditta individuale: notifica dell’accertamento alla persona fisica che risultava titolare dell’attività. Risponde personalmente coi propri beni
  • In caso di società di persone: notifica dell’accertamento alle persone fisiche che risultavano socie della società. Risponde personalmente coi propri beni
  • In caso di società di capitali cancellata dopo il 13 dicembre 2014: notifica entro cinque anni  alla società di capitali secondo le risultanze della CCIAA  relativamente all’ultima sede. I soci rispondono nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale di liquidazione
  • In caso di società di capitali cancellata prima del 13 dicembre 2014: notifica presso la sede della società di capitali secondo le risultanze della CCIAA entro un anno. Se è trascorso più di un anno, si notifica agli ex soci che risponderanno limitatamente alle somme ricevute dalla liquidazione
  • Il liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese può rispondere nei confronti dei creditori qualora vi sia una violazione dell’art. 2491 c. 2 c.c. in conseguenza di un’illegittima distribuzione di attivo ai soci senza il preventivo pagamento creditori sociali (Trib. Bologna sentenza 6 giugno 2013 ).

 Cristina Carpenedo

 

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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