L’attuale assetto normativo sulla fiscalità nazionale e locale riconosce diverse agevolazioni alle attività agricole assumendo a riferimento la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale, spesso al centro di questioni dubbie in ordine al rispetto dei requisiti necessari a rivestire la qualifica.
La qualifica di IAP può essere riconosciuta all’imprenditore che risulta in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedica all’attività lavorativa agricola, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate la percentuale è ridotta al 25%. Il riconoscimento può essere esteso anche alle società agricole.
La figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) è stata introdotta dal Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99, che ha affidato alle Regioni il compito di accertare i requisiti previsti dalla normativa.
E’ quindi necessario aver chiaro quali siano i soggetti deputati al riconoscimento della qualifica di IAP: la legge nazionale affida alle regioni il compito di riconoscere, controllare o revocare lo status di IAP, anche su eventuale segnalazione di enti che possano vantare ragioni di disconoscimento dei requisiti.
Di rilievo il passaggio previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto lgs 99/2004 secondo cui dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo, a comprova del fatto che la molteplici situazioni e attività che possono caratterizzare lo IAP non sono fonte di diniego delle agevolazioni se non passando mediante un certosino controllo delle istituzioni a ciò deputate.
L’accertamento regionale è, innanzitutto, necessario ai fini dell’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (Circ. INPS 24 maggio 2004 n. 85). Lo stesso art. 1 al comma 3, stabilisce che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e che siano in possesso di determinati requisiti:
- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari (lettera a).
- Nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale” (lettera c).
Ciò premesso, la situazione disegnata dal legislatore in materia di IMU si è fatta sempre più favorevole sia per il possesso di terreni agricoli sia di aree edificabili.
La legge di stabilità 208/2015 scrive un altro capitolo dell’imposizione locale sui terreni agricoli con il riconoscimento di nuovi benefici, contribuendo ad alimentare un’intricata vicenda già interessata da interpretazioni ministeriali di favore. Il comma 10 dell’articolo 1 della legge 208/2015 interviene sull’articolo 13 del dl 201/2011 disponendo l’abrogazione del secondo periodo del comma 5 che disegnava una agevolazione a fasce e inserisce la fondamentale disposizione di esenzione del comma 13 del medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce che Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Dal connubio di queste norme, a decorrere dall’anno 2016, non è più dovuta l’IMU sui terreni adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola.
Inoltre ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera b) del d lgs 504/92, anche ai fini IMU si applica la finzione giuridica sull’area edificabile che viene così trattata come terreno agricolo e dunque esente IMU.
Ma qual è l’ambito di applicazione della norma e quali sono i requisiti da rispettare?
La risposta va cercata nella definizione del requisito soggettivo e oggettivo che da tempo caratterizza una fattispecie destinataria di specifiche agevolazioni d’imposta presenti fin dalla nascita dell’ICI e trascinate nell’IMU con un richiamo diretto a queste stesse norme:
►Il requisito soggettivo prevede di essere Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali vale a dire svolgere l’attività agricola di cui all’articolo 2135 cc, con iscrizione alla previdenza agricola. Quest’ultimo requisito è assolto con il versamento dei contributi agricoli per un certo numero di giornate lavorative.
►Il requisito oggettivo contempla il possesso del bene direttamente in capo al CD o IAP e la conduzione diretta da parte del medesimo.
I requisiti da spuntare sono quindi:
- Essere coltivatori diretti o IAP (riconoscimento di competenza regionale)
- CD o IAP devono essere iscritti alla previdenza agricola e versare i contributi
- CD o IAP sono proprietari (o comunque possessori qualificati) del terreno
- Il terreno deve essere coltivato direttamente dal proprietario/possessore qualificato
I contributi di prassi ministeriale hanno ampliato la platea dei beneficiari: secondo la circolare 3/DF/2012 sull’IMU l’inquadramento logico-sistematico della materia ha come conseguenza quella per cui non è più possibile limitare la nozione di IAP alle sole persone fisiche. L’art. 9 del decreto legislativo 228/2001 a tenore del quale “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche” permette l’estensione dei benefici anche alle ipotesi di conduzione dei fondi da parte di società di persone quando il proprietario sia uno dei soci.
La circolare 3 riporta “ Le agevolazioni fin qui descritte non possono ritenersi applicabili nell’ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola. Le uniche ipotesi in cui tale regola non opera sono quelle previste per i terreni incolti, già illustrata, e quella in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione discende dall’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228..”
Dal ragionamento ministeriale ne discende che, oltre ai consueti beneficiari, le agevolazioni (oggi esenzione) spetterebbero anche:
- alle società agricole che assolvono ai requisiti IAP grazie a un socio che ne abbia i requisiti anche con quota sociale minimale (fenomeno sempre più diffuso)
- ai soci delle società agricole di persone che conducono il terreno mediante una società agricola, dopo averlo messo a disposizione anche in forma diverse che varia dall’affitto al comodato al conferimento aziendale.
La recente risoluzione del MEF 1/DF/2018 interviene anche sul tema dei pensionati agricoli, illustrando le ragioni che portano a ritenere applicabile anche al pensionato agricolo CD o IAP titolari di pensioni ma ancora iscritti alla previdenza agricola. Il Mef ha precisato che non viene richiesto dal Legislatore che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito. Inoltre, la legge prevede l’obbligo per coloro che sono qualificati come CD o IAP di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza. La valutazione dell’abitualità e prevalenza, i cui criteri sono definiti dal citato art. 2 della legge n. 9 del 1963, va effettuata rispetto a un’altra attività lavorativa.
Ai fini della esenzione IMU il coltivatore ha l obbligo di presentare la dichiarazione?
Sussiste obbligo ma non è costitutiva del beneficio pertanto, in presenza dei requisiti di legge, si applica il trattamento agevolato
È esente IMU un fabbricato abitativo A3 con annotazione di ruralità condotto in affitto con fondo rustico da Soc Agr e abitato dal socio IAP della Soc. Affittuaria?
MA SE UNA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE CON UN SOCIO IAP CONDUCE I TERRENI AL 100% DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE NON PAGA I CONTRIBUTI E FA UN ALTRO LAVORO ,IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA E TENUTO AL PAGAMENTO DELL IMU?
CORDIALI SALUTI