La procedura privilegiata di riscossione applicabile sia allo strumento della cartella sia all’ingiunzione fiscale, ha dato un forte impulso alla riscossione coattiva grazie alle norme speciali scritte in materia di pignoramento presso terzi dei crediti.
L’espropriazione forzata inizia con la notifica del pignoramento definito dall’articolo 492 c.p.c. “una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicando i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”. La funzione del pignoramento è quella di assoggettare i beni pignorati ad un vincolo di indisponibilità, rendendo inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti gli atti di disposizione del debitore.
Prima dell’intervento normativo contenuto nel dl 203/2005 e nel dl 262/2006, il pignoramento presso terzi dei crediti seguiva la procedura del cpc, caratterizzata dalla citazione del terzo finalizzata a rendere la dichiarazione di quantità, attivata su procedimento instaurato presso il tribunale di residenza del terzo.
La modifica normativa ha inserito l’articolo 72 bis nel dPR 602/73, riscrivendo la procedura la cui straordinarietà rileva per due aspetti:
- la piena autonomia rispetto al procedimento giudiziale
- la possibilità di ricorrervi anche in assenza della figura dell’ufficiale della riscossione, per effetto della modifica apportata dalla legge 244/2007.
L’atto di pignoramento contiene, a differenza di quanto previsto dall’art. 543 c.p.c., l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione le somme scadute e non corrisposte, nel termine di 60 giorni dalla notifica mentre, per quelle non ancora scadute, alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui si procede.
La semplificazione introdotta ha dato un notevole impulso all’utilizzo di questo strumento, sia per la rapidità che economicità della procedura. Resta comunque condizionata alla collaborazione del terzo che, se non darà riscontro, potrà essere chiamato in sede giudiziale a rendere la dichiarazione di esistenza del credito, che comunque sarà accertata dal giudice, anche in sua assenza.
Articolo 72 bis Pignoramento dei crediti verso terzi
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme 1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.
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Per facilitare ulteriormente la procedura, il comma 141 dell’art. 1 della Legge 244/2007 introduce il comma 1 bis stabilendo che l’atto di pignoramento presso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell’Agente della Riscossione non abilitati alle funzioni da ufficiali della riscossione. In tal caso l’atto reca l’indicazione a stampa dello stesso Agente della R. e non è soggetto ad annotazione nei registri cronologici. Questo intervento ha permesso agli enti locali di agire direttamente con ordine diretto del funzionario titolare dell’azione senza passare per l’intermediario (la figura del funzionario della riscossione con abilitazione da ufficiale di riscossione)
Limiti.
In epoca di consolidamento della procedura, i quesiti più frequenti attengono ai limiti del pignoramento sia dal punto di vista quantitativo (somme pignorabili) sia temporale (fino a quando dura il vincolo).
Sul punto va osservato che la rapidità della procedura è stata bilanciata da disposizioni specifiche che limitano l’azione esecutiva all’osservanza di alcune specifiche regole scritte dal dl 69/2013, in epoca antecedente alle modifiche degli articoli 545 e 546 del cpc.
Il pignoramento presso terzi deve rispettare le disposizioni contenute nell’articolo 545 del cpc che individua i crediti impignorabili, in abbinata alle disposizioni dell’articolo 72 ter del dPR 602/73, in attenuazione dei poteri di espropriazione della procedura privilegiata
Art. 72 ter dPR602/73 Limiti di pignorabilità
Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. 2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Si tratta di vincoli che si aggiungono alla prescrizione dell’articolo 72 bis di esclusione dei crediti pensionistici, necessariamente assoggettati alla procedura giudiziale.
In sintesi l’articolo 72 ter del dPR 602/73 prevede che:
- le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2500 euro; b) in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 e non superiori a 5000 euro.
- Se nel conto corrente vengono accreditate somme di cui al punto precedente, non è possibile pignorare le somme corrispondenti all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo
La disposizione assume carattere speciale rispetto all’ultima versione degli articoli 545 e 546 del cpc, come modificati dal Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015. Il decreto stabilisce un nuovo assetto dei limiti alla pignorabilità degli emolumenti dovuti a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative a un rapporto di lavoro o percepite a titolo di pensione o altri assegni di quiescenza.
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.»”.
Il nuovo settimo comma dell’art. 545 c.p.c. stabilisce, quindi, che l’importo minimo assolutamente impignorabile, che coincide con l’importo dell’assegno sociale indicato dall’INPS, aumentato della metà. La parte del trattamento pensionistico che eccede il suddetto importo sarà pignorabile con i limiti previsti dai commi precedenti, dunque nei limiti di un quinto e fino alla metà quando concorrono altri pignoramenti per cause di alimenti. Il comma successivo introduce limiti al pignoramento delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza quando queste vengano accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore
Le disposizioni, allo stato attuale, non sembrano prevalere sull’articolo 72 ter del dPR 602/73
In merito al limite temporale riferito alla permanenza del vincolo di pignoramento, l’esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato; cosicché l’espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti non liquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (o per assegnazione o per vendita e successiva aggiudicazione), concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. Solo la eventualità concreta di maturazione del credito rende lo stesso pignorabile, cosa che difficilmente può essere affermata per somme non ancora presenti nel conto corrente del debitore.
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