Sblocco della leva fiscale 2019: effetti su IMU, TASI e Imposta pubblicità

Le recenti dichiarazioni in ordine al paventato sblocco della leva fiscale rappresentano, qualora trovassero applicazione concreta, un passo importante per affrontare gli effetti negativi che deriveranno dalla cosiddetta pace fiscale, pronta a colpire in misura maggiore i carichi non riscossi dei comuni, nonché agire sulle criticità venute a crearsi sul fronte dell’imposta comunale sulla pubblicità, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018.

La legge 208/2015 ha statuito, dall’anno d’imposta 2016, la sospensione del potere di aumento dei tributi per regioni ed enti locali mantenendo l’assetto impositivo dell’anno 2015 per le annualità 2016, 2017 e 2018. Fino ad oggi questo ha significato assumere a riferimento la situazione delle aliquote delle tariffe e delle agevolazioni consolidate per l’anno 2015 sulla base delle delibere regolamentari e di aliquote in vigore in quell’anno. In linea di principio la pressione fiscale è così fotografata dalle delibere approvate entro il 31 luglio 2015 e rese esecutive ai sensi di legge e delle regole di pubblicazione che caratterizzano l’IMU e la TASI (salvo l’ulteriore proroga al 30 settembre, valevole solo per gli enti locali della Regione Sicilia).

Ci sono diversi casi che derogano al blocco impositivo, i più noti sono:

  • Le delibere relative alla tassa rifiuti che risponde a logiche di copertura totale del piano finanziario di gestione dei rifiuti. Sia il regolamento sia la delibera di determinazione delle tariffe possono prevedere incrementi di gettito nonché manovrare la pressione fiscale sulle singole fattispecie impositive.
  • L’imposta di soggiorno grazie al decreto legge 50 del 24 aprile 2017, norma che ha permesso lo sblocco del limite che impediva aumenti e nuove istituzioni, ma utile solo per i comuni aventi i requisiti per l’applicazione del tributo e, tutto sommato, una convenienza in tal senso. La possibilità di istituire e rimodulare l’imposta è aperta con decorrenza dal 2017, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma di eccezione non esaurisce la sua efficacia nel 2017 bensì riconosce una facoltà a partire dall’anno 2017, come precisato in apertura del comma 7 dell’articolo 4.

La limitazione al potere di incremento è disposizione esplicitamente delimitata ai tributi locali; la norma non riguarda le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato.  Nel primo gruppo rientra il canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP), la Tariffa rifiuti corrispettiva,  tutto ciò che è contributo ai servizi a domanda individuale (rette, mense, trasporto,) oneri ecc. Nel secondo gruppo troviamo i canoni degli alloggi comunali e il servizio idrico.

In sintesi i tributi che restano vincolati al blocco della leva impositiva sono:

  • L’IMU
  • La TASI
  • L’addizionale comunale all’IRPEF
  • La TOSAP
  • L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ COMPRESA LA VERSIONE CANONE

Lo sblocco della leva fiscale permetterebbe di:

  • Agire sul fronte dell’addizionale comunale all’IRPEF non ancora adottata da più di 4.000 comuni. I Comuni possono istituire un’addizionale all’I.R.P.E.F. (art. 1 del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3), salvo deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio: Roma Capitale a partire dall’anno 2011). A decorrere dall’anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in ragione “del possesso di specifici requisiti reddituali” (art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998), da intendersi come “limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta” e tenendo conto che, “nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo” (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l’art. 13, comma 16. del D.L. n. 201/2011). I Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluraliltà di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall’art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l’IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività. (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un’aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un’esenzione, un’aliquota ordinaria, da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l’esenzione
  • Agire sul fronte delle aliquote IMU applicando il margine di manovra residuo definito dalla possibilità di incrementare l’aliquota di 3 punti rispetto a quella ordinaria fissata al 7,6 per mille per la categoria altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
  • Agire sul fronte delle aliquote TASI applicando il margine di manovra derivato dall’incrocio delle aliquote IMU/TASI. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; per i fabbricati invenduti delle imprese di costruzione, destinati alla vendita ed in ogni caso non locati si applica un’aliquota del 1 per mille, che il Comune può elevare sino al 2,5 per mille; la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU quindi il 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia il 6 per mille per le abitazioni principali di lusso). Anche per il 2018 è stata confermata la possibilità, a favore dei Comuni, di derogare ai limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille se già applicavano la maggiorazione.
  • Istituire in luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). Si tratta di una interessante alternativa da valutare per applicare nuove tariffe di commisurazione del canone, che non assumono a riferimento quelle indicate dal d lgs 507/93 né l’abrogata normativa relativa alla maggiorazione, interessata dalla citata sentenza della Corte. L’articolo 62 del d lgs 446/97 consente il passaggio dal tributo comunale al canone secondo le prescrizioni contenute nella medesima norma. In ordine alla natura giuridica la Corte costituzionale, con sentenza 141/2009, ha decretato la caratteristica tributaria del prelievo, che trova così la stessa disciplina procedurale dei tributi locali. Il passaggio a canone deve comunque tener conto delle disposizioni contenute nell’art. 62, comma 2, lettera d), del D. lgs. n. 446 del 1997, che impone ai comuni che sostituiscono l’imposta comunale sulla pubblicità con il canone, di determinare la tariffa in modo da non eccedere di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite per l’imposta sulla pubblicità, deliberate nell’anno antecedente all’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta sulla pubblicità con il canone. Il vincolo risale all’art. 10, comma 5, lettera b) della legge n. 448 del 2001, con l’obbligo per gli enti locali di rispettare il limite a partire dall’anno d’imposta 2002. L’art. 7-octies del dl  7/2005 ha confermato il  limite stabilendo inoltre che “con effetto per l’esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone” nel limite massimo del 25 per cento, prevedendo, inoltre, a decorrere dall’anno 2006, l’adeguamento delle tariffe in base alla rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT.

Lo sblocco della leva fiscale, attuata mediante l’estensione al 2019 della norma contenuta nella legge 208/2015, permetterebbe il passaggio a canone con un recupero di gettito, pur nel limite del 25%. Una situazione che, quanto meno, trova una soluzione per impedire la riduzione del gettito dal 2019 mentre resta in alto mare la questione rimborso sugli anni pregressi.

Cristina Carpenedo

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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