Tra i procedimenti amministrativi che caratterizzano il rapporto con il contribuente, particolarmente insidioso è il diritto al rimborso del tributo versato e non dovuto. Negli ultimi tempi le questioni sulla Tari e sull’imposta comunale sulla pubblicità, alimentano i casi di contenzioso per rimborsi negati o mai riscontrati.
Il comma 164 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 disciplina la decadenza del diritto ad ottenere il rimborso di somme non dovute, dando indicazioni sui tempi del rimborso.
- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Benchè la regola temporale risulti analoga al sistema di decadenza per la fase accertativa, in realtà una lettura approfondita fa emergere una sorta di discrasia temporale se si considera che l’IMU versata in acconto al 16 giugno di un certo anno, ad esempio il 2013, non può più essere richiesta a rimborso a fine 2018 mentre il termine per accertare è ancora aperto, basandosi sul principio di annualità dell’obbligazione.
La norma in tema di rimborso va coordinata con le regole previste per l’impugnazione del rifiuto, sia tacito sia esplicito, come disciplinate dal d lgs 546/97.
Secondo le indicazioni dell’articolo 21 del citato decreto, il ricorso contro il provvedimento di diniego deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto.
Ai sensi dell’articolo 19 del d lgs 546/92, comma 1 lettera g) è impugnabile anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti.
Il ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Questo significa che il silenzio dell’ente è impugnabile nel termine di prescrizione di cinque anni.
Anche questa fattispecie accede all’istituto del reclamo/mediazione per importi fino a 50.000 euro
L’istanza di rimborso attiva un vero e proprio procedimento amministrativo ai sensi della 241/90 con indicazione esplicita del comma 164 del termine ultimo di conclusione del procedimento, comprensivo della liquidazione del rimborso, individuato in 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il provvedimento di rimborso comporta una analisi completa della situazione del contribuente, analogamente alla fase di accertamento. Il risultato finale che, in caso di accoglimento comporta l’erogazione di somme, necessita di un puntuale controllo fino alla fase di finale del rimborso materiale che deve essere eseguito sul canale indicato per iscritto dal diretto interessato.
In ordine all’istanza di rimborso, trattandosi di tributo, la presentazione di una richiesta implica sempre per l’ente il verificarsi di una situazione significativa impugnabile dall’utente.
- il diniego esplicito è impugnabile ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs 546/92
- il silenzio significativo ai sensi dell’art. 19 e 21 del d lgs 546/92 equivale a rifiuto in caso di mancata risposta entro 90 giorni dall’istanza. In caso di mancata risposta il termine per l’impugnazione del silenzio rifiuto è quinquennale.
In ogni caso, in nessun modo il Comune può rimborsare un accertamento pagato e non impugnato nei termini posto che il rimborso si esegue su somme versate spontaneamente dal contribuente.
In caso di accertamento non impugnato, il comportamento del contribuente ha prodotto l’effetto amministrativo del consolidamento, quale forma di conservazione oggettiva dell’atto che deriva dal superamento del termine perentorio entro il quale l’interessato avrebbe potuto esperire il ricorso contro l’atto.
Ora, ai sensi del codice del processo tributario, il contribuente che non presenta ricorso produce il consolidamento dell’atto e la definitività del rapporto d’imposta per gli anni interessati all’accertamento. Si aggiunga che il contribuente che versa l’accertamento, oltre ad aver causato il consolidamento dell’atto, ha assunto un comportamento di acquiescenza dando luogo ad una causa di conservazione soggettiva, caratterizzata dal comportamento spontaneo di accettazione posto in essere con il pagamento della somma richiesta.
In tema di rimborso di somme, anche la Cassazione si esprime in senso conforme. Nella sentenza 7086/2010 la S.C. ha stabilito che “ qualora il contribuente non impugni l’atto col quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione (vd. Cass. n. 672/2007) ……… solo l’impugnazione tempestiva dell’atto impositivo è idonea ad evitare che il presupposto della pretesa tributaria divenga definitivo, rendendo improponibile la richiesta di rimborso (vd., tra le altre, Cass. n. 12009/2006 e n. 8456/2004).”
Analogamente, anche nella sentenza della Cassazione 5519/2009, viene stabilito che i termini per la richiesta di rimborso presuppongono che il pagamento sia eseguito spontaneamente dal contribuente. Il rigetto dell’istanza di rimborso per le somme oggetto di accertamento versate, risponde ai principi e ai criteri propri del sistema giuridico tributario.
NORME SIGNIFICATIVE SUL DIRITTO AL RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
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Salve.
Nel ringraziarla per l’articolo, decisamente esplicativo ed esaustivo, Le chiedo come debba procedere in termini legali, verso il Comune di Roma, che da 2 anni (10/01/2020) ignora la mia richiesta di rimborso IMU/ICI presentata e protocollata tramite il canale tematico del Comune stesso e da me inoltre sollecitata in altre 2 occasioni agli inizi 2020 ed oggi stesso, di cui ho ricevuto ulteriore protocollazione per entrambe.
Nello specifico Le chiedo quale sia la figura giuridica a cui affidarmi per l’impugnazione della mia istanza di rimborso.
Grazie anticipatamente per l’attenzione ed il tempo.