L’imposta di soggiorno prevede, tra le diverse attività che la connotano, una fase di raccolta dei conti di gestione che, ai sensi del TUEL, l’agente contabile deve presentare entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Si tratta di un adempimento che non deve essere in alcun modo trascurato, in quanto sigilla la corrispondenza tra le operazioni di dichiarazione e di riversamento delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta e quelle pervenute all’ente, spesso interessato a macchinose operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Anzi, è in questa fase che è possibile riepilogare e individuare eventuali soggetti inadempienti che possono non aver riversato le somme relative a presenze dichiarate.
Sul ruolo del gestore della struttura ricettiva, nella veste di soggetto che incassa e riversa l’imposta di soggiorno pagata dal turista, ci sono state diverse pronunce del giudice contabile, con interpretazioni che sono state affrontate nella pronuncia dellasezioni riunite della Corte dei Conti n. 22 del 22 settembre 2016, resasi necessaria dopo le diverse posizioni assunte dalle sezioni regionali sugli adempimenti, non solo dei gestori ma anche dei comuni.
“I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.
Il conto giudiziale deve dare rappresentazione concreta e coerente della gestione svolta dall’agente contabile. L’autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni comporta che possono esserci diversi modelli organizzativi, ai quali il contenuto del conto deve conformarsi.
Il “gestore” della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali. Va segnalato che sul punto si attende apposita pronuncia in ordine alla figura del responsabile d’imposta indicato dal dl 50/2017 in caso di locazione breve e portali telematici di prenotazione. La Corte dei Conti per l’Emilia Romagna, nell’adunanza del 31 luglio, con deliberazione 112/2018, ha disposto il rinvio alla Corte dei Conti a sezioni riunite per la qualifica del Responsabile d’imposta ai fini dell’imposta di soggiorno. Il Comune di Bologna ha chiesto alla Corte se, in considerazione della qualificazione di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno recata dall’art. 4, comma 5-ter, del citato d.l. n. 50, debba permanere in capo ai soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi di soggiorno (gestore della struttura ricettiva, soggetto che esercita l’intermediazione immobiliare, soggetto che gestisce il portale telematico) anche l’obbligo di resa del conto giudiziale.
Il conto da parte delle strutture ricettive deve essere reso ai sensi dell’articolo 233 del Dlgs 267/2000 entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 gennaio anno successivo) con obbligo di trasmissione dei conti giudiziali alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto mediante il sistema SIRECO (sistema informativo resa elettronica conti).
Per favorire la presentazione dei conti diventa efficace attivare apposite comunicazioni via posta elettronica verso i gestori per ricordare l’obbligo di adempimento e le modalità da seguire, comprensive delle conseguenze in caso di mancata presentazione.
Il Dlgs 174/16, Codice della giustizia contabile, prevede l’obbligo di individuare un responsabile del procedimento per la verifica e il controllo amministrativo di tutti i conti giudiziali, per la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili dell’ente.
Nel caso dell’imposta di soggiorno, l’ente deve procedere all’approvazione dell’elenco da parte del cosiddetto collettore, la figura che l’ente individua come responsabile del procedimento di individuazione degli agenti contabili e la raccolta dei conti.
Gli atti da adottare diventano tre:
- La determina di approvazione dell’elenco degli agenti contabili che hanno operato al 31.12. dell’anno di riferimento
- La determina di approvazione dell’elenco dei conti di gestione
- Il giudizio di parifica
In queste fasi si dovrà illustrare:
- l’attività compiuta per favorire la presentazione dei conti che necessitano, ai fini della validità, della sottoscrizione autografa con documento d’identità ovvero in alternativa della firma digitale
- le eventuali lacune indicando i conti non sottoscritti ma con quadratura corretta, i conti non presentati, i conti presentati ma non corrispondenti ai riversamenti effettuati (nonostante invito alla regolarizzazione)
Si dovrà poi procedere al giudizio di parifica che darà conto di tutti i riversamenti trasmessi dai gestori, al fine della quadratura di bilancio. Eventuali successive responsabilità per conti non presentati o non sottoscritti saranno valutate dalla Corte dei Conti, in un contesto nel quale la polverizzazione del tributo rende complessa la fase si raccolta dei conti relativi alle somme incassate.
In caso di somme dichiarate ma non riversate, è necessario procedere mediante:
- diffida all’adempimento senza indugio
- irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 sulla base della fattispecie sanzionatoria descritta nel regolamento, mediante verbale di contestazione delle omissioni rilevate d’ufficio da notificare al legale rappresentante e, in caso di ulteriore inadempimento, notifica di ordinanza ingiunzione
- Denuncia alla procura della Repubblica e segnalazione alla Procura della corte dei conti per il reato di peculato. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32058/2018, ha confermato la condanna per il delitto di peculato nei confronti di un imprenditore alberghiero che ha omesso di riversare l’imposta di soggiorno al Comune. Secondo il codice penale, il delitto di peculato, come inteso dall’articolo 314 è quel delitto a consumazione istantanea dove il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio si appropria di una somma di danaro o di altra cosa mobile altrui, avendone la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio il possesso.
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