Il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso è sempre più utilizzato in fase di versamento dell’IMU, permettendo al contribuente di versare in ritardo le somme dovute a una prescritta scadenza. Il contestuale versamento di una sanzione ridotta rispetto a quella base, consente di sanare il ritardo impedendo così all’ente impositore di irrogare la sanzione integrale prevista dall’articolo 13 del d lgs 471/97.
La disposizione, nell’impianto del sistema sanzionatorio tributario, punisce l’omesso versamento alla prescritta scadenza con un importo par al 30% del tributo non versato, mediante sanzione irrogata contestualmente all’atto di accertamento in liquidazione. Da qualche anno la norma è stata interessata a modifiche che hanno attenuato il carico sanzionatorio del versamento quando eseguito entro quindici giorni dalla scadenza iniziale. Il d. lgs. 158/2015 introduce un’ulteriore attenuazione del carico sanzionatorio se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni.
GLI STEP:
- Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni: la sanzione del 30% calcolata sul tributo non versato è ridotta alla metà (15%)
- Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30% già ridotta della metà (15%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- Versamenti eseguiti con ritardo superiore a 90 giorni, la sanzione è del 30%
L’adempimento spontaneo al versamento dei tributi dovuti è sempre ammesso, ragion per cui il contribuente può in ogni momento pagare tributi anche di annualità scadute. Nel sistema sanzionatorio tributario, l’articolo 13 del d. lgs. 472/97 disciplina la possibilità concessa al contribuente di ravvedersi in caso di versamento tardivo pagando, contestualmente al versamento, la sanzione in misura ridotta rispetto a quella base prevista dall’articolo 13 del 471/97.
Le diverse situazioni contemplate dalla norma e che si applicano a tutti i tributi, compresi quelli locali, prevedono:
- La riduzione della sanzione ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione
- La riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore
- La riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
Il ravvedimento si caratterizza come forma spontanea e autonoma di adempimento da parte del contribuente mediante versamento contestuale del tributo e delle sanzioni ridotte nella misura sopra descritte che, in caso di obbligo al versamento assumono a riferimento la misura base indicata nell’articolo 13 del d lgs 471/97.
Vediamo come agisce il ravvedimento
TABELLA DI CALCOLO
Giorni di ritardo | Misura sanzionatoria | Misura ravvedimento dal 1.1.2016 |
1° giorno di ritardo | 1 per cento | 1/10 = 0,1% sprint |
2° giorno di ritardo | 2 per cento | 1/10 = 0,2% sprint |
3° giorno di ritardo | 3 per cento | 1/10 = 0,3% sprint |
4° giorno di ritardo | 4 per cento | 1/10 = 0,4% sprint |
5° giorno di ritardo | 5 per cento | 1/10 = 0,5% sprint |
6° giorno di ritardo | 6 per cento | 1/10 = 0,6% sprint |
7° giorno di ritardo | 7 per cento | 1/10 = 0,7% sprint |
8° giorno di ritardo | 8 per cento | 1/10 = 0,8% sprint |
9° giorno di ritardo | 9 per cento | 1/10 = 0,9% sprint |
10° giorno di ritardo | 10 per cento | 1/10 = 1% sprint |
11° giorno di ritardo | 11 per cento | 1/10 = 1,1% sprint |
12° giorno di ritardo | 12 per cento | 1/10 = 1,2% sprint |
13° giorno di ritardo | 13 per cento | 1/10 = 1,3% sprint |
14° giorno di ritardo | 14 per cento | 1/10 = 1,4% sprint |
15° giorno di ritardo fino al 30° | 15 per cento | 1/10 = 1,5% breve |
Dal 31° giorno di ritardo al 90° | 15 per cento | 1/9 = 1,67% intermedio |
Dal 91° giorno di ritardo | 30 per cento |
1/8 = 3,75% LUNGO versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
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I tempi del ravvedimento non sono infiniti bensì puntualmente descritti dalla norma di legge, che fissa il termine massimo entro l’anno di omissione ma che scrive, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, periodi più lunghi. Infatti, dal 1 marzo 2016, l’articolo 13 del 472/97, al comma 1, ha subito una modifica importante che si applica immediatamente ai tributi dell’Agenzia delle Entrate, permettendo forme di adempimento spontaneo entro e oltre due anni dall’omissione.
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
Ci si chiede se questa forma di ravvedimento lunghissimo possa trovare applicazione anche nei tributi locali. La possibilità di estendere questa ulteriore forma di ravvedimento non si può ritenere preclusa bensì ammessa mediante esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52 del d lgs 446/97, sulla base della norma che ne consente l’utilizzo individuata nell’articolo 50 della Legge 449/97:
Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
Ne consegue che il contribuente, in caso di versamenti tardivi che superano l’anno, deve verificare se l’ente abbia esteso la citata possibilità. Diversamente, si applica la disposizione ordinaria che concede dodici mesi massimi per adempiere con sanatoria della sanzione pagando la misura ridotta.
Buonasera,chiedo cortesemente se l’avviso di accertamento IMU ANNI 2015-16-17-19-20 n.373 del 26\10\2021 notificato con 5 R.A.R.. datate 4\11\2021 protocollo del 02\11\2021 è da considerarsi prescritto. In caso negativo quanto tempo è previsto per il pagamento.In fiduciosa attesa di sollecita risposta ,ringrazio e saluto cordialmente