L’operazione di stralcio dei residui fino a 1000 euro contenuti in cartelle di pagamento gestite dall’Agente Nazionale della Riscossione, sta aprendo scenari su diversi fronti.
L’intervento si trova inserito nell’articolo 4 del DL 119/2018, cosiddetto decreto sulla pace fiscale, che approva lo stralcio di una buona fetta di piccoli debiti riferiti ad annualità pregresse contenuti nei ruoli resi esecutivi dal 2000 al 2010.
Comma 1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 esistenti alla data del 23 ottobre 2018. Relativamente alle medesime quote non troverà applicazione la disciplina sul discarico per inesigibilità prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.
Si tratta di uno stralcio del debito che coinvolge tutti i residui non riscossi, senza distinzione di natura e titolarità impositiva, non accompagnata da alcuna forma di compensazione per le casse pubbliche e che comporta una sanatoria sulle inesigibilità dei residui non riscossi, con esclusione di ogni forma di valutazione sull’operato dell’Agente nazionale della riscossione.
Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, agenzie, ministeri, ordini, società pubbliche, società miste sono coinvolti per tutti i carichi iscritti a ruolo che presentano un residuo non riscosso fino a 1000 euro.
La tagliola si abbatte sui residui degli enti locali in genere, caratterizzati da importi modesti, soprattutto se si pensa alle sanzioni al codice della strada, alla tassa rifiuti, alle mense scolastiche, ai contributi dei consorzi di bonifica. Il calcolo del carico non agisce per cartella bensì per partita composta dalla voce del credito e dai suoi accessori che, anche se all’origine presentavano un carico superiore ai 1000 euro, si trovano alla data de 23 ottobre 2018, con residui non riscosso inferiore a 1000.
Lo scenario in cui va ad inserirsi la nuova misura è dominato dalle dinamiche del magazzino Equitalia, carico di titoli non riscossi, maturati dalla riforma della cartella del 99 fino ad oggi, che ha giustificato le recenti definizioni agevolate e la proroga delle inesigibilità della riscossione.
Mirare sui carichi affidati dal 2000 al 2010 con residuo inferiore ai 1000 euro permette di catturare gran parte dei titoli prescritti sui quali è venuta meno la potestà di riscossione.
All’indomani dell’approvazione della forma di stralcio in discorso, si sono riaperte questioni che dormivano da tempo e sulle quali non era prevedibile conoscere l’effetto sui bilanci di tutti gli enti coinvolti che, in quegli anni, avevano fatto ricorso alla riscossione mediante ruolo. Ricordiamo infatti che, all’epoca, la platea degli enti che poteva ricorrere al sistema del ruolo era più vasta di quella ridefinita di recente con il dl 193/2016 in quanto includeva, ad esempio, anche soggetti caratterizzati dalla presenza di capitale privato, come le società miste pubblico privato che hanno gestito la vecchia TIA e che colgono ora l’occasione per individuare e definire i residui non riscossi computati a perdita della società.
Ed è qui che si innesca spesso la levata di scudi dell’ente impositore, non disposta a un riconoscimento delle perdite senza aver prima eseguito una valutazione delle attività compiute.
La soluzione non è di certo agevole e deve mettere insieme vari aspetti:
- Le previsioni dei piani finanziari in ordine al fondo svalutazione crediti
- I contratti di concessione sottoscritti tra società e comuni
- L’analisi dello stato della riscossione di tutte le annualità coinvolte per individuare le attività svolte
- Gli importi oggetto di stralcio
L’analisi dovrà essere in grado di definire le regole per il riconoscimento delle perdite, al di là del recente stralcio normativo.
Anche per i consorzi di bonifica la situazione non è semplice: molti enti conservano ancora residui riferiti alle suddette annualità che, per l’importo coinvolto, colpiscono i carichi del contributo di bonifica. In tal caso non c’è tempo da perdere: la norma neutralizza i titoli di credito senza alcuna possibilità di riprendere la riscossione. va evidenziato che diversi carichi, in applicazione della regola di prescrizione quinquennale sono prescritti da diverso tempo e avrebbero già dovuto essere stati oggetto di valutazione sulla idoneità alla riscossione.
I carichi cancellati sono 12 milioni per 5 milioni di debitori e un valore di gettito perso stimato in 542 milioni di euro. In merito agli interventi contabile, l’ente impositore dovrà:
- Suddividere i carichi per codice tributo/entrata
- Eseguire una verifica sulla bontà dei dati trasmessi (codice ruolo e codici fiscali dei debitori)
- Verificare gli effetti sul bilancio in relazione alla data dei ruoli resi esecutivi dal 2000 al 2010
- Indicare l’esito dello stralcio nel rendiconto, se non ancora approvato; diversamente procedere alle opportune variazioni di bilancio.
Preso atto dei possibili risvolti contabili derivanti dall’annullamento delle somme, il legislatore è intervenuto con il decreto legge 135/2018 mediante una disposizione che permette di spalmare la perdita nei prossimi cinque anni.
DL 135/2018 articolo 11 bis comma 6:
- I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 49 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione
Come indica la nota di lettura IFEL del 6 febbraio 2019:
La disposizione recata dal comma 6 autorizza gli enti locali a ripartire l’eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro in un numero massimo di 5 annualità, a quote costanti. L’importo del disavanzo oggetto del ripiano in questione non potrà essere superiore ai residui attivi stralciati al netto degli accantonamenti FCDE nel risultato di amministrazione
L’ Agente nazionale della Riscossione, con nota del 1 aprile 2019, trasmessa via PEC, informa che l’elenco degli importi annullati per effetto della norma sullo stralcio dei residui fino a 1000 euro è disponibile nell’Area riservata del sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/AreaRiservata/ alla sezione “Ricezione dati: Stato della Riscossione”. In data 17 Aprile con nuovo comunicato l’Agenzia informa di aver reso disponibili i dati completi nella sezione Rendicontazione on line che permette di verificare le procedure effettuate sulle singole partite. RENDICONTAZIONE ON LINE – RUOLI – CARICO PARTITE
|
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO E SERVIZI DI ANALISI SCRIVI A cristina@carpenedocristina.com
Commenta per primo