La frontiera del ravvedimento operoso come soluzione di compliance

Il documento ministeriale pubblicato ad agosto di definizione degli orientamenti di politica fiscale per il triennio 2021-2023 continua a valorizzare tra i principali assi di azione del sistema tributario, la promozione della compliance e attività di contrasto all’evasione. Le indicazioni ministeriali permettono di comprendere la visuale futura dell’approccio alla fiscalità che dovrà essere fondata sull’innovazione tecnologica, la facilitazione degli adempimenti e i meccanismi di adempimento collaborativo.

Tra gli strumenti che permettono di attuare la strategia operativa emerge l’adempimento mediante ravvedimento operoso, come riformato dall’intervento normativo del dl 124/2019 che, nel rimuovere il limite di applicazione del medesimo ai soli tributi erariali, ha permesso l’estensione retroattiva a tutte le annualità non ancora decadute dei tributi locali non versati. Il contribuente può infatti regolarizzare la propria situazione  calcolando la sanzione in misura ridotta da versare unitamente al tributo e agli interessi.

Nel sistema sanzionatorio tributario, l’articolo 13 del d. lgs. 472/97 disciplina la possibilità concessa al contribuente di ravvedersi in caso di omesso versamento alla prescritta scadenza pagando, contestualmente al versamento, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base. La norma ammette anche la regolarizzazione della sanzione infedele mentre per l’omessa dichiarazione si ferma ai 90 giorni, salva la possibilità di estensione della misura mediante potestà regolamentare.

Le diverse situazioni contemplate dalla norma prevedono le seguenti riduzioni sanzionatorie:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è’ stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; si ritiene non applicabile ai tributi locali

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni …

  • Il ravvedimento è possibile anche se la violazione è già stata contestata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano formale conoscenza
  • Il ravvedimento NON è possibile in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento,
  • Il ravvedimento NON è possibile in caso di notifica di altri atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria (Circ. n. 6/2015)

 

COME APPLICARE IL RAVVEDIMENTO NELLA COMPLIANCE

 La finalità della COMPLIANCE è indurre il contribuente a versare quanto ancora dovuto con il minimo della sanzione ovvero acquisire informazioni per correggere la banca dati.

L’iniziativa di compliance si concretizza nell’invio di una comunicazione che è finalizzata a invitare le persone fisiche a verificare se sono stati eseguiti i versamenti dei tributi locali dovuti al comune nei termini di legge. Si tratta di un  “sospetto” di irregolarità che emerge dal confronto tra i dati che l’ufficio tributi del Comune ha in proprio possesso e i versamenti parziali ovvero omessi dal contribuente, principalmente ai fini IMU e TASI, in forza delle disposizioni che ne disciplinano il pagamento. Le fasi applicative, tracciate sulla falsariga dell’Agenzia delle Entrate, si sostanziano nei seguenti passaggi:

–           Individuazione dei casi di sospetta irregolarità di versamento

–       Formulazione di invito alla regolarizzazione mediante prospetto di calcolo dell’importo presumibilmente non versato contenente le indicazioni per il ravvedimento operoso

–         la lettera di compliance è inviata al contribuente interessato dalla comunicazione mediante posta ordinaria o mediante posta elettronica certificata (PEC), se il contribuente l’ha attivata. È possibile trasmettere in raccomandata

–       il contenuto della comunicazione è costituito da un documento principale all’interno del quale viene specificata la natura della presunta anomalia tra i dati del contribuente destinatario della comunicazione, e quelli che sono attesi dall’ufficio tributi sulla base dei dati incrociati. Più nel dettaglio, il documento riporta: l’identificativo della comunicazione, la base imponibile IMU-TASI, una tabella di dettaglio degli importi dovuti

Più nel dettaglio cosa riportare: l’identificativo della comunicazione, la base imponibile, una tabella di dettaglio degli importi dovuti

  • ATTENZIONE NON E’ AMMESSA RATEAZIONE IN QUANTO SI RILASCIA SU ACCERTAMENTO ESECUTIVO
  • si consiglia di circoscrivere alle persone fisiche
  • si consiglia di definire delle linee guida applicative
  • si deve coordinare l’anno in decadenza rispetto ai tempi ancora utili per poi procedere ad attività accertativa

Chiudiamo questo spunto operativo per segnalare come la strategia di compliance sia favorita dal legislatore rispetto alla corsa alla notifica di avvisi di accertamento, a volte indotti dall’idea di limitare il ricorso al ravvedimento operoso. Consideriamo che il nuovo avviso di accertamento esecutivo è stato addizionato di una pesante forza accertativa che permette la veloce azione cautelare ed esecutiva delle somme non versate.

Cristina Carpenedo

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge