Al via la notifica delle ingiunzioni di pagamento. Nessuna voce di corridoio alimenta intenti di mantenere la sospensione delle attività di riscossione coattiva, giunta ormai al 18° mese di permanenza con il conseguente blocco della possibilità di notifica delle ingiunzioni fiscali, delle cartelle di pagamento e delle attività successive per la riscossione coattiva
L’articolo 68 del decreto legge Cura Italia 18/2020, che sospende i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, esaurisce la sua corsa al 31 agosto 2021 e si cristallizza con il seguente testo normativo
1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 AGOSTO 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Omissis
LE NORME DI SOSPENSIONE PREVEDONO:
- Le proroghe del blocco delle attività per la riscossione coattiva disciplinata dall’articolo 68 e rivolta anche alle attività dei comuni: cartelle, ingiunzioni, misure cautelari ed esecutive
- La sospensione degli obblighi di accantonamento prevista dall’articolo 152 del dl rilancio, derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
- La validità degli atti e attività effettuate nel periodo 1 -15 gennaio 2021, prima dell’entrata in vigore del dl 3/2021, 1- 22 marzo prima del dl 41/2021; 1-25 maggio 2021 prima del dl 73/2021
Il significato da attribuire al richiamo agli avvisi di accertamento esecutivi è stata illustrata dalla Risoluzione del dipartimento delle Finanze DF/6/2020, che in merito chiarisce:
- l’atto di accertamento esecutivo di cui al più volte citato comma 792 racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale (IN COERENZA CON CIRCOLARE 5/2020 DI AGENZIA ENTRATE)
- Si ritiene che nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015.
- Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti.
- In conclusione, quindi, è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020.
L’impossibilità di notificare ingiunzioni, cartelle e gli atti successivi della riscossione coattiva è stata compensata con il riconoscimento della proroga dei termini di prescrizione e decadenza, ricorrendo all’articolo 12 del d lgs 159/2015, richiamata dal medesimo articolo 68 e che per quanto concerne la riscossione coattiva assume a riferimento le indicazioni del comma 2
- 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Questa disposizione di riequilibrio permette di superare il problema temporale della decadenza prevista dal comma 163 dell’articolo 1 della legge 296/2006 che impone di notificare la cartella o l’ingiunzione di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività degli accertamenti tributari emessi fino al 31.12.2019.
Pertanto, tutti gli avvisi di accertamento non riscossi divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018 (data di notifica avviso + 60 gg) dovranno essere riscossi mediante ingiunzione di pagamento da notificare entro il 31.12.2023 in quanto si sommano due anni dalla fine del periodo di sospensione avvenuta il 31 agosto 2021.
Da considerare inoltre la norma del comma 4 bis dell’articolo 68 del dl 18/2021 che salverebbe i ruoli consegnato durante il periodo di sospensione e che potrebbe trovare estensione anche per i carichi dei comuni:
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, …. sono prorogati:
- a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate
Per quanto riguarda le attività di riscossione coattiva, quindi notifica di solleciti, misure cautelari ed esecutive, bisognerà attendere altri 30 giorni, almeno per quanto riguarda i versamenti la cui scadenza era compresa nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, dato che l’articolo 68 dispone che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
CONCLUDENDO
- LE INGIUNZIONI FISCALI E LE CARTELLE POSSONO ESSERE NOTIFICATE DAL 1 SETTEMBRE 2021 E DOVRANNO RISPETTARE LE NUOVE INDICAZIONI DELLA LEGGE 160/2019
- LE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE SOLLECITI, MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE, POTRANNO ESSERE AVVIATE DAL 1 OTTOBRE 2021
- NEL PERIODO OGGETTO DI SOSPENSIONE NON SI APPLICANO GLI INTERESSI MORATORI SUI VERSAMENTI SCADUTI DAL 8 MARZO 2020 AL 31 AGOSTO 2021
- SI APPLICANO ORDINARIAMENTE GLI ONERI DI RISCOSSIONE
- ANCHE LA RATEAZIONI SU INGIUNZIONE O ACCERTAMENTO ESECUTIVO DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE, ALMENO NELLA MISURA NECESSARIA PER IMPEDIRE LA DECADENZA
Cristina Carpenedo