Con l’entrata in vigore del nuovo canone unico patrimoniale disciplinato dalla Legge 160/2019, si assiste a una revisione del servizio pubbliche affissioni, disciplinato dal d lgs 507/93.
Il comma 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede che:
- Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- Con la stessa decorrenza l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
- I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
Per comprendere l’impatto prodotto dalla norma, è necessario richiamare l’articolo 18 del d lgs 507/93
- Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
- Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.
- La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica
La norma che per anni ha disciplinato le pubbliche affissioni e ha cessato l’obbligatorietà al 1 dicembre 2021, stabiliva:
- L’obbligo di rendere il servizio a cura dell’ente per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti
- La facoltà di istituire il servizio per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti
- Un criterio di proporzionalità relativo al numero degli impianti da adibire che doveva essere indicata nel regolamento comunale con dei minimi individuati in 18 metri quadrati per ogni 1000 abitanti nei comuni sopra i 3000 e in 12 metri quadrati nei comuni più piccoli
- La garanzia di destinare questi spazi a manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, con la possibilità di destinare una parte a messaggi con rilevanza economica
Va aggiunto che il comma 3 dell’articolo 3 del d lgs 507/93 prevedeva che Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette.
La norma rispondeva all’esigenza di garantire le pubbliche affissioni quale servizio di esclusiva competenza comunale e, come tali, assoggettate al pagamento di un diritto comprendente anche l’imposta comunale sulla pubblicità. Si tratta di un servizio diverso rispetto alle affissioni dirette che attengono invece a iniziative pubblicitarie gestite in proprio, anche per conto terzi, realizzate a mezzo di apposite strutture, diverse da quelle previste per le affissioni pubbliche.
Sulla base delle norme del d lgs 507/93, il comune doveva stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, quella da destinare alle affissioni di natura commerciale e la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette.
Quali sono gli effetti che produce l’abrogazione di una norma di tale impatto?
La norma intende concedere ampia libertà di riorganizzare il servizio che sarà caratterizzato dall’obbligatorietà solamente per le cosiddette comunicazioni garantite in modo tale che l’ente possa scegliere di:
- Confermare il servizio esistente riscrivendone la disciplina nel regolamento di applicazione del canone unico in aderenza al citato articolo 18
- Eliminare il servizio attuando solamente l’obbligo minimo di individuazione di spazi da destinare alle comunicazioni sociali per garantire agli interessati l’affissione, senza obbligo di curare il servizio ma garantendo l’affissione diretta da parte del privato. Da questo punto di vista sembra scomparire interamente il servizio a cura del comune
- Rimodulare il servizio delle pubbliche affissioni razionalizzando gli spazi a ciò destinati in base ai dati storici di utilizzo dei medesimi, definendo quantità e spazi
Gli enti con popolazione superiore a 3000 abitanti (in ragione di continuità con il sistema precedente) restano con l’obbligo di destinare gli spazi per le affissioni dirette garantite per le comunicazioni di rilevanza sociale, da sempre connotate anche da sconti tariffari a favore di determinate categorie di soggetti.
La nota IFEL del 25 febbraio 2021 contiene alcune indicazioni sugli effetti che produce la norma e che si riportano di seguito
Relativamente al servizio di pubbliche affissioni si ricorda che l’articolo 1, co.836 della legge n.160 del 2019, ne ha soppresso l’obbligo di istituzione da parte dei Comuni, a partire dal 1° dicembre 2021; pertanto il suo mantenimento o soppressione sono rimessi all’autonoma decisione del Comune.
Si precisa che le concessioni del servizio in essere dovranno comunque essere mantenute fino alla scadenza del contratto con il soggetto cui sono state affidate.
L’obbligo di istituzione del servizio è stato sostituito con la pubblicazione delle comunicazioni istituzionali nei siti web ufficiali dei Comuni.
Gli stessi Comuni saranno comunque sempre tenuti a garantire l’affissione da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, che siano prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati. Per quest’ultima prescrizione si ritiene che i regolamenti comunali debbano contenere un nucleo di regolamentazione obbligatorio; la disciplina normativa non pone infatti vincoli stringenti in ordine alle modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni, per cui potrebbe mantenersi il contenuto del regolamento previgente, eventualmente adattandolo alle esigenze del servizio ed eventualmente chiarirne alcune disposizioni o migliorarne i contenuti.
L’effetto più importante prodotto dalla norma è l’eliminazione del compito di curare direttamente le pubbliche affissioni che viene ridimensionato nella necessità di garantire gli spazi almeno per le affissioni cosiddette garantite. Diventa importante definire cosa si intende per comunicazione avente finalità sociale. La comunicazione sociale non vende prodotti o servizi ma informa e sensibilizza l’opinione pubblica su un argomento di utilità sociale, promuove l’adozione di un comportamento o di uno stile di vita virtuoso, incentiva le donazioni in favore di una causa specifica, la raccolta fondi. Viene promossa da pubblica amministrazione, terzo settore e altre istituzioni, nonché da privati ma per scopi sociali
La caratteristica di matrice pubblica del servizio pubbliche affissioni è stata evidenziata dalla risoluzione 25/E/2013 dell’Agenzia delle entrate quando si pronunciò in merito al diritto. Nel documento di prassi, la stessa ha precisato che il diritto sulle pubbliche affissioni, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 10 del 1994, rappresenta un’entrata di natura tributaria a fronte di un servizio di natura pubblicistica, non rientrante nel campo di applicazione dell’Iva, atteso che tra il Comune e l’utente si instaura un rapporto generalistico e non di reciprocità. Pertanto, il suddetto diritto non può essere definito quale controprestazione specifica, ossia come corrispettivo.
Con l’ingresso del canone, permane la natura pubblicistica del servizio che può essere più o meno ampio a seconda della scelta che l’ente intende fare, caratterizzato dall’applicazione di un prelievo che risulta assorbito dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari come indica il coma 816 dell’articolo 1 della legge 160/2019.
Lo strumento cardine di disciplina è il regolamento di disciplina del canone unico patrimoniale unitamene all’impianto tariffario nella parte dedicata al servizio pubbliche affissioni e affissioni dirette che, come permette la tariffa standard, può essere completamente rideterminato nelle tariffe e negli importi minimi.
I regolamenti approvati nel primo anno di applicazione del canone, nella maggior parte dei casi, hanno ripreso la disciplina del d lgs 507/93 che risulta vigente fino al 1 dicembre 2021 e, spesso, è stata confermata anche per il periodo successivo. E’ possibile in tal modo per i comuni ridefinire la disciplina e il servizio rendendolo più aderente alla propria realtà ridisegnando gli spazi utili.
Nel periodo che va dal 1al 31 dicembre 2021, la soppressione dell’articolo 18 del d lgs 507/93 farà scattare la disciplina contenuta nel regolamento per il periodo successivo mentre in caso di assenza si dovrà fare i conti con una gestione transitoria fino all’adozione di una nuova disciplina che sarà applicabile dal nuovo anno. Gli interventi regolamentari devono rispettare la regola di efficacia in materia di entrata prevista dall’articolo 53 coma 16 della Legge 388/2000 e ciò comporta che le modifiche introdotte nel 2021 entreranno in vigore il 1 gennaio 2022. E’ inoltre consigliabile attendere la legge di bilancio ove potrebbero trovare spazio le modifiche alla legge sul canone unico oltre a quelle in arrivo con la conversione del decreto fiscale. .