Imposta di soggiorno: dichiarazione ai nastri di partenza

di Cristina Carpenedo (è ammessa la riproduzione dell’articolo con la citazione della fonte/autore)

Con l’approvazione del DM 29 aprile 2022 prende forma il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze e ai versamenti dell’imposta di soggiorno, da trasmettere mediante l’utilizzo esclusivo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Come da comunicato apparso sul sito del Dipartimento delle Finanze, dal 7 giugno 2022 i canali di compilazione e trasmissione sono attivi e funzionanti

In sintesi ci sono due possibilità:

  • Trasmissione mediante ENTRATEL, sistema in uso solamente ai soggetti abilitati (principalmente commercialisti, CAF e intermediari fiscali), che richiede lo scarico del sistema software presente nel desktop telematico dell’Agenzia. Si tratta di un modulo di controllo (versione 1.0.0), da integrare nel Desktop Telematico
  • Accesso all’area riservata dell’Agenzia mediante il proprio SPID dove è stata aggiunta (dal 7 giugno) la possibilità di compilare la dichiarazione in piena autonomia, struttura per struttura.

A chi spetta la presentazione della dichiarazione?

Al gestore della struttura ricettiva, identificato nelle istruzioni ministeriali in colui che deve effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza il quale stabilisce che i “gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti”.

Al mediatore della locazione. A questo proposito si richiama espressamente quanto stabilito dal comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017 (disciplina LOCAZIONI BREVI), il quale prevede espressamente che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione.

E’ facile immaginare che i gestori di grandi strutture affidino l’adempimento al consulente fiscale mentre i piccoli gestori di case vacanza e locazioni brevi tentino di risolvere la questione in autonomia, muniti dello SPID e delle informazioni da inserire.

Basterà? Di seguito una breve guida per tentare in autonomia

  • Accedere all’area riservata https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata
  • Cliccare servizi
  • Scegliere dichiarazioni (cliccare la tendina e selezionare dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno
  • Leggere l’informativa obbligatoria e accettare
  • Cliccare DICHIARAZIONE
  • Iniziare la compilazione percorrendo le fasi (Campo progressivo modulo Impostare sempre ad 1

 

La dichiarazione ragiona per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un modulo delle presenze per ogni struttura ricettiva, nella quale si deve ragionare a trimestri. In particolare, si prevede di inserire l’ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell’imposta a notte, l’imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte.

Per presenze si intende il totale delle notti moltiplicate per il numero degli ospiti (le notti di soggiorno).  

La compilazione va fatta sui quadrimestri gestiti in funzione dei periodi di applicazione dell’imposta decisi dal comune. La scheda dei riquadri è dedicata alla singola struttura. Pertanto, il gestore compila una dichiarazione per Comune con tante schede/riquadri quante sono le strutture gestite in quel Comune.

Il campo versamento prevede un unico importo cumulativo, relativo all’anno in compilazione. Gli estremi di versamento non sono obbligatori.

E se un gestore non ha avuto alcun ospite è obbligato alla compilazione e trasmissione?

Le istruzioni non sono chiare ma se il sistema accetta il versamento a ZERO, si consiglia la presentazione. Diverso è il caso della sospensione dell’attività, caso nel quale è ragionevole concludere che non sussista obbligo di presentazione se la sospensione è stata ufficializzata mediante i procedimenti amministrativi previsti.

I dati forniti all’Agenzia delle Entrate verranno trattati per consentire l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale, per le proprie finalità istituzionali. 

I dati saranno conservati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale, ai comuni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata). 

  • il campo “Estremi del/dei versamento/i” non deve essere obbligatoriamente compilato. Nel campo possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione

Entro il 30 giugno 2022 devono essere presentate le dichiarazioni delle presenze e dei versamenti per l’anno 2020 e 2021 mediante la compilazione di due dichiarazioni, una per anno

Il ruolo dei Comuni. L’adempimento dichiarativo mediante il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate esclude un ruolo attivo per i Comuni, che dovranno attendere la trasmissione dal sistema ministeriale per procedere con i controlli rispetto alle risultanze della propria gestione.

Ipotizzabile una proroga del termine di presentazione, considerato che la piena operatività è partita il 7 giugno 2022 e lo statuto del contribuente prevede di riconoscere almeno 60 giorni: Art. 3 comma 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

PER INFORMAZIONI AI COMUNI SUL GESTIONALE SOGGIORNIAMO Contattare: cristina.carpenedo@oesis.it

 

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge