Proroga della decadenza dell’attività accertativa: cosa pensa la giurisprudenza di merito

In chiusura dell’anno si tirano le somme sull’attività di accertamento dei tributi locali con particolare riferimento alle annualità in decadenza: è sostenibile continuare ad avvalersi della proroga di 85 giorni rispetto al termine naturale del 31.12.2022 per la notifica di avvisi di accertamento IMU, TARI, TASI nonché ICP, TOSAP?

L’argomento si inquadra nel comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/2006 che detta le regole di decadenza per le attività di accertamento dei tributi locali stabilendo che. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

Secondo il termine naturale, le attività in scadenza al 31.12.2022 sono:

  • L’accertamento in liquidazione IMU, TARI, TASI, ICP, TOSAP, IDS (per effetto dell’estensione retroattiva del rapporto tributario) dell’anno di competenza 2017, comprendente tutti i casi di omesso versamento sanzionato con il 30% del tributo non versato alla prescritta scadenza (tenuto conto che il 30% pieno scatta per i pagamenti non eseguito entro 90 giorni dalla scadenza iniziale)
  • L’accertamento per omessa/infedele dichiarazione IMU, TARI, TASI dell’anno di competenza 2016, tenuto conto del fatto che gli adempimenti dichiarativi sono collocati al 30 giugno dell’anno successivo, data dalla quale si calcola l’inadempimento

Le scadenze sopra delineate possono tener conto della normazione emergenziale, in particolare del decreto-legge 18/2020, che contiene specifiche disposizioni sulla sospensione sia delle attività di accertamento sia della riscossione coattiva.   

Bisogna considerare che l’articolo 67 che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento dei tributi: Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio rispetto alla scadenza naturale, che porta il termine ultimo al 25 o 26 marzo dell’anno successivo (a seconda dell’anno bisestile)

Il meccanismo di proroga è fondato sull’articolo 12 del d lgs 159/2015, una norma speciale scritta per affrontare i casi emergenziali mediante proroghe dei termini di decadenza e prescrizione, richiamata dall’articolo 67, limitatamente al comma 1

  1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

L’esplicito richiamo al comma 1 dell’articolo 12, benché riferito ai versamenti (mai sospesi per l’accertamento) ha permesso di guadagnare unicamente la sospensione dei termini per uno stesso periodo di tempo pari alla sospensione delle attività di riscossione avvenuta nel 2020 (85 giorni).

Va segnalato che i riscontri giurisprudenziali di primo grado sono, nella maggioranza dei casi, favorevoli all’estensione della proroga anche ai tributi locali, messa nero su bianco sia dall’Agenzia delle Entrate (per i tributi erariali). Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, espresse nella circolare 6/E e 11/E del 2020, la sospensione dell’art. 67 comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza non scade nell’anno della pandemia 2020.

Recentemente, la CGT di Savona, nella sentenza 330/2022, si è pronunciata su avvisi di accertamento riferiti all’anno 2016 e all’anno 2017, contestati dal contribuente per decadenza del termine di azione dell’ente, ritenendo corretta l’azione del comune.

 Quanto alla eccezione secondo la quale il Comune sarebbe decaduto dalla possibilità di esigere il pagamento dell’IMU per gli anni 2016 e 2017, la stessa non è fondata. Il differimento di 85 giorni previsto dall’art. 67 DL 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, opera anche per i tributi locali. Di conseguenza, gli atti di accertamento con i quali i Comuni contestano le irregolarità IMU, TASI e degli altri tributi locali relative alle annualità 2016 e 2017 possono essere validamente notificati, rispettivamente, fino al 26.03.2022 (per il 2016) e fino al 26.03.2023 (per il 2017), procrastinando così la scadenza del termine di decadenza/prescrizione, di cui al comma 161, art.1 della L.296/2006, che sarebbe maturato il 31.12.2021 e il 31/12/2022.

Altre sentenze di CGT (ex CTP) che hanno confermato l’applicazione della proroga della decadenza articolo 67: CTP Napoli sentenza n. 12232/2021, 1298/2022, 444/2022; CTP PISA 242/2022

Nell’atto di accertamento esecutivo notificato dopo il 31 dicembre ed entro il 26 marzo 2023 si consiglia di richiamare l’articolo 67 del dl 18/2020 e l’articolo 12 del d lgs 159/2015.

In ogni caso, si consiglia di utilizzare la proroga solo in caso di necessità, evitando di fondare l’intera strategia temporale accertativa su una norma non ancora sottoposta al vaglio del giudice di legittimità.

 

Cristina Carpenedo

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge