Quando la partita delle definizioni agevolate sembrava oramai chiusa, il legislatore riapre i giochi ricordandosi della riscossione coattiva condotta con modalità alternative alla riscossione nazionale, passando palla agli enti impositori sulla volontà o meno di aderire.
Con la conversione in legge del dl 34/2023, pubblicata nella GU del 29 maggio, è stato approvato l’articolo 17 bis, che estende agli enti locali la possibilità, in via del tutto facoltativa, di adottare due misure già disciplinate per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione:
- L’annullamento automatico dei carichi fino a mille euro del periodo 2000-2015
- La definizione agevolata per i carichi derivanti da ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi riscossi in forma diretta o mediante concessionario emessi nel periodo da gennaio 2000 a giugno 2022.
L’ESTENSIONE NON È AUTOMATICA. LA FACOLTÀ DEVE ESSERE ESERCITATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 34/2023 (29 LUGLIO 2023)
Ciò significa, prima di tutto, che non serve alcun tipo di atto per opporsi a nuovi effetti che sono appunto subordinati a una delibera di adesione.
Le misure sono quelle disciplinate dalla legge 197/2022 per i residui non riscossi mediante ruolo, in prosecuzione del cammino intrapreso qualche anno fa con la cessazione del gruppo Equitalia e la nascita di Agenzia entrate – riscossione
TRA QUESTE MISURE SI TROVANO LE SEGUENTI FATTISPECIE:
- COMMA 227: STRALCIO FINO A 1000 PARZIALE PERCHE’ LIMITATO A SANZIONI E INTERESSI (PERIODO 2000/2015)
- COMMA 229 BIS: STRALCIO FINO A 1000 TOTALE DI CAPITALE INTERESSI E SANZIONI (PERIODO 2000/2015)
- COMMA 231: DEFINIZIONE DEI DEBITI risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Gli enti territoriali che possono deliberare di estendere le misure sono comuni, province, città metropolitane, regioni per i carichi che sono stati avviati alla riscossione coattiva nella seguente modalità:
- riscossione diretta: modalità consentita con l’art 52 del d lgs 446/97 e il successivo dl 248/2007 mediante ingiunzione fiscale e dal 2020 con accertamento esecutivo
- affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante ingiunzione fiscale anche rafforzata e dal 2020 con accertamento esecutivo
- si ritengono incluse anche le società pubbliche che agiscono con l’ingiunzione fiscale e dal 2020 con accertamento esecutivo
Le misure da estendere non riguardano gli enti che hanno fatto ricorso all’Agente nazionale ADER in quanto già destinatario originario delle misure. Ciò significa che restano esclusi gli accertamenti esecutivi che non erano stati affidati al riscossore nazionale alla data del 30 giugno 2022.
Dal punto di vista delle entrate si rivolge sia alle entrate tributaria sia alle patrimoniali
Come sopra visto, l’ente può decidere di deliberare
- l’annullamento automatico assumendo a riferimento le disposizioni del comma 227 e 228, art. 1 della legge 197/2022, caso nel quale resta in vita la quota capitale e le spese;
- l’annullamento automatico assumendo a riferimento le disposizioni del comma 222, art. 1 della legge 197/2022, caso nel quale si azzera l’intero carico comprese le spese
Le misure coinvolgono i carichi iscritti in ingiunzioni che il comune possa aver emesso direttamente o ricorrendo a terzi nel periodo dal 2000 al 2015
Il valore del residuo si calcola alla data del 1° gennaio 2023 assumendo a riferimento l’importo formato da capitale/sanzione/interesse del singolo articolo
Per applicare questa misura è sufficiente una delibera di Consiglio comunale nella quali si manifesta la volontà di annullare automaticamente (quindi d’ufficio) i residui del periodo 2000/2015, da pubblicare sul sito dell’ente ai fini dell’efficacia.
Maggiore interesse presenta la DEFINIZIONE AGEVOLATA perché permette di recepire la stessa misura che nel sistema ADER è stata battezzata come definizione quater, disciplinata dal comma 231 dell’art. 1 legge 197/2022, per i carichi del periodo dal 2000 al 30 giugno 2022.
- Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
L’articolo 17 bis permette di estenderla ai carichi riscossi con ingiunzione o accertamento esecutivo in forma diretta o ricorrendo a uno dei soggetti abilitati ai sensi del comma 5 dell’art. 52 del d lgs 446/97
Uno dei quesiti di maggior rilievo è comprendere quali carichi includere alla data del 30 giugno 2022. Sul punto va tenuto conto dell’ampia potestà riconosciuta agli enti che rende possibile tracciare il seguente quadro:
- ingiunzioni emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
- accertamenti esecutivi del comma 792, riscossi in forma diretta da chi ha notificato l’accertamento, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022. In questo caso la norma del comma 792 non prevede un affidamento in carico e pertanto ci si appoggia sulla regola dell’esecutività prevista per gli accertamenti tributari (termini del ricorso) e per gli accertamenti patrimoniali (60 giorni dalla notifica)
- accertamenti esecutivi affidati in riscossione a concessionari terzi che risultano affidati in carico alla data del 30 giugno 2022. Questi atti devono essere stati trasmessi al concessionario entro il 30 giugno 2022. Ne consegue che sarebbero esclusi gli accertamenti dei comuni che non hanno effettuato la trasmissione degli accertamenti esecutivi emessi nel 2020, 2021 e 2022 entro la data del 30 giugno 2022 (diversamente i comuni si troverebbero a gestire una definizione agevolata di carichi non affidati in coattivo al concessionario). Il parallelismo è simile all’affidamento in carico ADER
- sembra percorribile anche la scelta regolamentare di includere tutti gli accertamenti emessi ai sensi del comma 792 e divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022. In questo caso rientrerebbero atti non ancora trasmessi entro il 30 giugno 2022 e tutte le rateazioni su accertamento esecutivo gestite dal comune e non dal concessionario
L’adesione permette uno sconto su alcune voci ovvero le sanzioni tributarie, tutti gli interessi, gli oneri comprese le varie forma di aggio solo al termine della definizione agevolata che deve essere completamente versata per la quota capitale, spese di notifica e spese di procedura. In caso di sanzioni amministrative si versa la sanzione, le spese di notifica e le spese mentre vengono scontati gli interessi.
Per applicare questa misura è necessario approvare un regolamento mediante apposita delibera di Consiglio comunale entro il 29 luglio, da pubblicare sul sito dell’ente ai fini dell’efficacia e da trasmettere al MEF ai fini statistici.
Riflessioni sulle misure descritte. L’annullamento automatico dei carichi residui difficilmente potrà interessare gli enti impositori, coinvolgendo carichi datati in gran parte prescritti, rispetto al sistema di riscossione nazionale caratterizzato dalla sospensione pluriennale del procedimento di inesigibilità.
Più appetibile la definizione agevolata che, coinvolgendo carichi fino a giugno 2022, cattura l’interesse di quei debitori che sono stati tagliati fuori dalla diversa modalità di riscossione scelta dall’ente (rispetto al riscossore nazionale). Resta subordinata alla discrezionalità dell’ente impositore che dovrà accompagnare alla volontà politica valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, considerando la perdita derivante dallo sconto fiscale e il blocco del flusso della riscossione correlato alle rateazioni in corso. Di fatto i debitori maggiormente interessati a pagare con uno sconto somme già dilazione comprensive di tutte le voci di carico che la nuova definizione cancellerebbe a patto di rispettare tutte le scadenze del nuovo piano.
Cristina Carpenedo