[vc_row][vc_column][vc_separator color=”blue” border_width=”2″ css=”.vc_custom_1460031530751{margin-bottom: 25px !important;}”][vc_column_text css_animation=”appear”]La decadenza e la prescrizione sono istituti giuridici che dettano le regole temporali per l’esercizio dei propri diritti, presenti anche nei tributi locali. La decadenza si riferisce alla necessità che l’ente pubblico svolga determinate attività entro una certa data pena la perdita del diritto. La prescrizione è la perdita del diritto per inerzia dopo un lungo periodo di tempo.
La decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Il successivo comma 163 detta altra cadenza temporale imponendo di notificare il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Salvati i termini di decadenza dell’azione amministrativa, si aprono quelli relativi alla prescrizione che sono regolati in via generale da due articoli del codice civile: l’articolo 2946, che individua la prescrizione decennale, e l’articolo 2948 che definisce la prescrizione breve della durata di cinque anni. Diverse sentenze di Cassazione avrebbero individuato per i tributi locali, il termine di prescrizione quinquennale, riferendosi a tutto ciò che è proprio dei canoni, degli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (Cassazione 4283/2010: tributi periodici e canoni cinque anni).
Nella pratica, la decadenza si rispetta unicamente notificando l’atto tipico che la legge definisce per i tributi locali (accertamento/ingiunzione/cartella). Invece la prescrizione si interrompe con un semplice invito al pagamento. Nel caso dei tributi locali, il comma161 impone la notifica dell’atto di accertamento entro cinque anni e il comma 163 esige la notifica del titolo coattivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo dall’accertamento definitivo. Ricordiamo che nel caso della Tassa rifiuti, trattandosi di entrata liquidata dall’ente sulla base del dichiarato, non è necessaria la notifica dell’accertamento, anche se oramai l’azione accertativa di liquidazione è sempre più diffusa. In tal caso va comunque ricordato che entro cinque anni deve essere notificato un atto tipico (accertamento o ingiunzione) e non solo un sollecito.
Gli atti impugnati. Recentemente, la Cassazione si è occupata di una casistica discussa, relativa alla decadenza e prescrizione di un atto di accertamento impugnato e confermato con sentenza. La Cassazione, con decisione del 30 ottobre 2015, n. 22249 ha chiaramente stabilito come in tal caso ciò che conta è la sentenza. I termini di decadenza non si applicano allorchè, vi sia stata una decisione giurisdizionale a monte dell’azione esecutiva, in quanto gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza esauritasi in seno al rapporto giuridico (bilaterale) d’imposta (Cass. S.U. 25790/2009). In tal caso il titolo in base al quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza.
Le Sezioni Unite cit. hanno chiarito che “in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c.”. Quindi una volta respinto, con sentenza passata in giudicato, il ricorso avverso l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento, l’azione per la riscossione dei diritti medesimi si prescrive nel termine di dieci anni, previsto dall’art. 2953 cod. civ., decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto del ricorso e alla quale va riconosciuta la funzione di accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dall’Amministrazione.
Ne consegue che un accertamento giudicato in sede contenziosa non è più soggetto alla decadenza bensì alla prescrizione decennale in quanto il titolo da riscuotere diventa la sentenza.[/vc_column_text][vc_separator color=”blue” border_width=”2″ css=”.vc_custom_1460031575795{margin-top: 25px !important;}”][/vc_column][/vc_row]
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