[vc_row][vc_column][vc_separator color=”blue” border_width=”2″ css=”.vc_custom_1460031664136{margin-bottom: 25px !important;}”][vc_column_text css_animation=”appear”]Giunge come una diga che tenta di arginare un fiume in piena, la nuova pronuncia della sezioni unite n. 24823/2015. La Cassazione affronta ancora il tema del contraddittorio dopo che con l’ordinanza 527/2015, la questione era stata ancora rimessa alle sezioni unite.
L’analisi che conduce la corte sembra una schermaglia a colpi di sentenze a sezioni unite. Questa nuova pronuncia finisce per bacchettare la decisione 19667/2014, che ha insinuato l’esistenza di un obbligo generalizzato al contraddittorio immanente nell’ordinamento europeo, accusandola di essere l’unico elemento distonico rispetto agli orientamenti precedenti. Alla fine la questione si conclude tracciando un solco fondamentale tra tributi armonizzati e non armonizzati, ritenendo che il principio di diritto europeo trova applicazione solamente sui primi, assoggettati alle competenze dell’Unione al fine di eliminare le distorsioni di origine fiscale che ostacolano la libera concorrenza nel mercato unico.
L’analisi condotta ha toccato diversi livelli di normazione partendo dal quesito fondamentale se, la disposizione dell’articolo 12 comma 7 dello statuto del contribuente, possa essere interpretata come un obbligo di contraddittorio generalizzato. La Corte conclude che la norma non è fonte di generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell’atto, ma trova applicazione solo in caso di accessi ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività ed è finalizzato a correggere/chiarire gli elementi acquisiti nei locali aziendali. Non si rinvengono altre disposizioni sul piano nazionale che dettino una clausola generale di contraddittorio. La stessa legge 241/90, nel regolare la partecipazione al procedimento amministrativo esclude i procedimenti tributari che restano regolati dalle specifiche norme di settore, le quali non riportano un obbligo generalizzato di contraddittorio ma unicamente disposizioni circoscritte a specifiche ipotesi. La pluralità di disposizioni che regolano il contraddittorio per diverse fattispecie esclude l’esistenza di una clausola generale.
Sul piano dell’ordinamento europeo l’impostazione è diversa. In tal caso il contraddittorio rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento europeo che trova applicazione ogni qual volta l’amministrazione si proponga di adottare un atto lesivo nei confronti di un soggetto che deve poter manifestare il suo punto di vista. Il principio è codificato all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia va rilevato che non si tratta di un principio assoluto, potendo soggiacere a restrizioni che rispondono a criteri di effettività e proporzionalità per obiettivi di interesse generale. Inoltre la mancanza del contraddittorio porterebbe all’annullamento dell’atto solo se il procedimento avesse comportato un risultato diverso.
In ogni caso, non vi è coincidenza tra disciplina europea e disciplina nazionale: per la prima è un principio generale con effetti da valutare caso per caso mentre per la seconda è un obbligo gravante sull’amministrazione a pena di nullità degli atti solamente quando la legge lo prevede per quella fattispecie.
La conclusione sopra riportata va applicata considerando il distinguo tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati. Ai tributi non armonizzati non si applica il diritto dell’unione e la carta dei diritti. I tributi armonizzati rientrano nelle competenze della UE e sono quindi investite del diritto al contraddittorio endoprocedimentale generalizzato, con la conseguenza di invalidità dell’atto se il contribuente dimostra che, effettivamente, si poteva giungere a un diverso risultato, oltre alle specifiche ipotesi disciplinate dalla norma nazionale.
Per i tributi locali che non sono toccati dall’armonizzazione UE, il caso si chiude senza l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.[/vc_column_text][vc_separator color=”blue” border_width=”2″ css=”.vc_custom_1460031683999{margin-top: 25px !important;}”][/vc_column][/vc_row]
Commenta per primo