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COME COSTRUIRE L’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
La riscossione coattiva delle entrate pubbliche gode di una disciplina legislativa privilegiata rispetto al recupero del credito di diritto privato. Questo per l’obiettivo fondamentale di garantire una riscossione rapida ed economica, sia per l’ente sia per il cittadino, di entrate che sono destinate a finanziare bisogni collettivi e che spesso sono caratterizzate da partite numericamente elevate e di importo modesto.
Quadro normativo. Per questa ragione di sistema, quando si affronta il tema della riscossione coattiva pubblica, bisogna partire dalle norma che a tutt’oggi, pur in un contesto normativo frammentario e disomogeneo, individua gli strumenti di riscossione per i comuni. Per affrontare questo quadro bisogna tenere presente le tre aree che compongono la riscossione:
- I soggetti agenti: chi sono
- Gli strumenti di riscossione
- Le entrate che possono essere riscosse con le procedure privilegiate
I soggetti agenti, vale a dire i soggetti abilitati a svolgere la riscossione coattiva pubblica delle entrate dei comuni e delle società dagli stessi partecipate, sono definiti dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e sono:
- I comuni in forma diretta in quanto titolari originari della funzione
- Le forme associate dei comuni nella versione estesa derivata dalle norme sull’esercizio delle funzioni fondamentali: principalmente Unioni e convenzioni fermo restando le diposizioni speciali sulle comunità montane
- I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D. Lgs 446/97.
- Il gruppo Equitalia (soggetto iscritto all’albo) per effetto del DL 203/2005 articolo 3, oggi in fase di uscita per effetto del DL70/2011 articolo 7 comma 2 lettera gg ter)
- Le società pubbliche con affidamento diretto in house providing per le quali non è necessario il requisito dell’iscrizione all’albo in quanto longa manus dell’ente
- Le società a capitale misto pubblico/privato iscritte all’albo dei soggetti abilitati
Questi soggetti possono accedere agli strumenti di riscossione coattiva pubblica che, per il mondo dei comuni (e delle province), viene ancora definito dal DL 248/2007 articolo 36 comma 2, disposizione che rischiò di scomparire a causa di una maldestra versione della lettera gg septies dell’articolo 7 comma 2 del DL 70/2011, poi recuperata dal DL 216/2011 articolo 29 comma 5 bis e oggi non più a rischio grazie alla totale riscrittura della lettera gg septies) che ora si occupa di riversamento di somme da parte dei concessionari della riscossione.
Articolo 36 comma 2 del DL 248/2007 articolo 36 comma 2
La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
- a) la procedura dell’ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;
- b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione
Sulla base di questa disposizione cardine ne consegue che, ad eccezione del ruolo per la riscossione mediante Cartella di pagamento che costituisce esclusiva degli Agenti della Riscossione del gruppo Equitalia, tutti gli altri soggetti abilitati svolgono la riscossione coattiva mediante l’ingiunzione di pagamento nella versione rafforzata (o rinforzata). Ciò significa che si applicano le disposizioni del RD 639/1910 primi tre articoli in abbinata alle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73 (articoli da 49 a 86) che contiene le regole per la riscossione coattiva Equitalia mediante cartella.
Per queste ragioni si parla di analogia tra Cartella di Pagamento e Ingiunzione di Pagamento. Analogia che è stata consolidata dalla legge 23/2014 recante la delega fiscale e che all’articolo 10 individua l’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (dunque non più solo “fiscale”) quale strumento di riscossione delle entrate degli enti locali.
Le entrate che possono essere riscosse con le procedure privilegiate sono tutte le entrate dell’ente locale con ciò intendendo:
- Entrate tributarie: ICI, IMU, TASI, TARSU, TIA1, TARES, TARI, ICP, TOSAP ( tutte le entrate tributarie)
- Entrate patrimoniali di diritto pubblico: sanzioni amministrative, sanzioni amministrative al CDS, TIA 2, Tariffa rifiuti, contributi relativi a servizi a domanda individuale (rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie), oneri di urbanizzazione, contributo al costo di costruzione, contributo ambientale discarica, ecc
- Entrate patrimoniali di diritto privato: affitti comunali, servizio idrico integrato nonché tutto ciò che nasce nell’ambito di un rapporto retto da norme di diritto privato tra ente e privato
L’ingiunzione è uno strumento universale per le entrate dei comuni; ciò che cambia è il percorso istruttorio che porta alla formazione dell’ingiunzione, percorso che è strettamente dipendente dalla natura dell’entrata posta in riscossione.
La composizione dell’ingiunzione di pagamento per entrata tributaria
Affrontiamo in questa sede la costruzione dell’ingiunzione di pagamento per le entrate tributarie rimettendo.
L’emissione dell’ingiunzione per le entrate tributarie necessita del seguente percorso istruttorio al fine di rendere legittima la motivazione:
- In caso di entrata versata in autoliquidazione (ICI, IMU, TASI, ICP) è necessario che venga notificato apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 1 commi 161-170 della legge 296/2006 che, divenuto definitivo, costituirà il titolo da iscrivere nell’ingiunzione di pagamento.
- In caso di entrata liquidata direttamente d’ufficio come la Tarsu, la Tia e la Tares/Tari nel caso in cui il regolamento abbia previsto il meccanismo di liquidazione d’ufficio, è necessario fare un distinguo. In caso di mancato pagamento della bolletta, non è necessario notificare un atto di accertamento anche se questa procedura si sta diffondendo sempre di più. Va comunque precisato che basta un sollecito di pagamento con data certa. In tal caso sarà l’ingiunzione ad essere il primo atto tipico che riceve il contribuente e dovrà contenere tutti gli elementi necessari per comprendere la richiesta di pagamento (prospetto dell’utenza, periodo di occupazione, tariffa applicata, superficie ecc.)
Dal punto di vista strutturale l’ingiunzione deve presentare i seguenti elementi:
- Il soggetto agente: il comune nella persona che ha in capo la funzione di riscossione oppure la società esterna nella persona nominata titolare dell’esercizio della funzione di riscossione. In linea di principio va ricordato che l’ingiunzione viene adottata dal funzionario responsabile della singola entrata, salvo che all’interno dell’ente sia stato individuato un ufficio unico di riscossione coattiva al quale, attraverso l’apposito regolamento di organizzazione, sia stata trasferita la funzione. Nel caso di società iscritta all’albo o società pubblica, va indicato il titolo concessorio
- Il prospetto analitico dell’entrata posta in riscossione con richiamo all’atto precedentemente notificato, gli interessi con indicata la misura e le spese applicate. L’ingiunzione può cumulare più crediti.
- L’ingiunzione deve avere un codice univoco di identificazione che si collega alla procedura di notifica
- L’ordine di ingiunzione al pagamento della somma richiesta con minaccia degli atti cautelari ed esecutivi
- Il visto di esecutorietà
- Il riquadro che regola il procedimento di riscossione ed esecuzione nonché i costi. E’ qui necessario indicare il seguente staff amministrativo tenuto conto dell’analogia cartella/ingiunzione:
- il responsabile del procedimento di iscrizione dell’ingiunzione di pagamento, individuato nel soggetto che ha curato la fase antecedente al coattivo (il funzionario dell’entrata posta in riscossione)
- Il responsabile del procedimento di emissione, vale a dire colui che sovraintende alla procedura di emissione (solitamente il funzionario che firma)
- Il responsabile del procedimento di notificazione dell’ingiunzione cioè colui che sovraintende al procedimento di notifica
- L’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
- L’organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela
- Modalità di presentazione del ricorso
- Modalità di pagamento contenente anche le notizie utili sulla eventuale dilazione di pagamento
- Relata di notifica che può essere eseguita mediante Legge 890/82
- Eventuale modello di pagamento.
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Ma se un Comune vuole recuperare le spese di rimessione in pristino, non può ricorrere all’ingiunzione fiscale .