[vc_row][vc_column][vc_separator color=”blue” border_width=”2″ css=”.vc_custom_1459946843884{margin-bottom: 25px !important;}”][vc_column_text css_animation=”appear”]I fabbricati merce: va confermata l’eventuale aliquota superiore
Con l’istituzione dell’IMU, i fabbricati merce rientrano a pieno titolo nell’imposizione IMU con una norma di favore che dà la possibilità ai comuni di ridurre l’aliquota fino allo 0,38. Il dl 1/2012 all’articolo 56 introduce il comma 9 bis che prevede la possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice non locati, finché permane la destinazione e fino ad un massimo di 3 anni dall’ultimazione lavori. Nel corso del 2013, si concretizza la totale esenzione dall’imposta con l’intervento del dl 102/2013 che ne dispone l’esenzione per la seconda rata e riscrive il suddetto comma “9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Sullo specifico tema dei fabbricati merce è intervenuta la Risoluzione MEF 11 del 11/12/2013, che ha evidenziato come il termine fabbricati costruiti comprenda anche quelli derivanti da interventi di recupero previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera c) d) e f) del dPR 380/2001.
L’esenzione è prevista per i fabbricati invenduti delle imprese di costruzione, titolari del permesso a costruire. Sono incluse le imprese di costruzione che, pur non avendo previsto nell’oggetto sociale la costruzione di immobili in via esclusiva o prevalente, costruiscono al fine di vendere il fabbricato; in tal modo è incluso il caso dell’impresa che in via occasionale o anche tramite appalto ad altri, costruisce l’immobile per rivenderlo.
L’immobile merce, per definirsi tale, deve essere classificato tra le rimanenze alla voce attivo circolante (e non tra le immobilizzazioni). Deve essere destinato alla vendita e non devono essere locati. Inoltre, sulla base della risposta resa dal Mef in Telefisco anche la temporanea distrazione dalla finalità comporta la perdita dell’agevolazione. Ne consegue che il fabbricato dato in comodato d’uso NON è da ritenersi esente. La norma infatti esplicitamente parla di fabbricati destinati alla vendita e, di fatto, il comodato distrae il bene da questa finalità. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento normativo. Inoltre il comma 5 bis del dl 102 ha riconosciuto natura costitutiva alla dichiarazione IMU da presentare per rendere applicabili i benefici previsti dall’articolo 2 del medesimo decreto.
5-bis. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma.
Con l’istituzione della TASI, gli immobili merce entrano a pieno titolo nella base imponibile del nuovo tributo con la conseguenza che diverse amministrazioni comunali hanno tassato in misura elevata questa tipologia.
La legge di stabilità 208/2015 al comma 14 lettera c) aggiunge al comma 678 una disposizione che delinea il perimetro impositivo dei fabbricati merce, ai fini TASI.
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
La norma produce l’effetto di azzerare gli interventi precedenti fissando l’aliquota all’un per mille riconoscendo al comune il potere di modifica sia in aumento che riduzione. La conseguenza immediata è che aliquote superiori allo 0,1 per cento adottate nel 2015 non trovano applicazione se non vengono riconfermate anche per l’anno 2016. La misura non deve eccedere quella del 2015 per effetto della norma che blocca il potere di aumento per il 2016. A tal fine il comune dovrà quindi confermare con apposita delibera l’aliquota 2015 se ritiene di mantenerla anche per il nuovo anno.
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