L’abbattimento di aliquota imu e tasi per i canoni concordati

[vc_row][vc_column][vc_separator color=”blue” border_width=”2″ css=”.vc_custom_1459946591182{margin-bottom: 25px !important;}”][vc_column_text css_animation=”appear”]L’ABBATTIMENTO DI ALIQUOTA IMU E TASI PER I CANONI CONCORDATI

Un intervento peculiare della legge di stabilità è quello che riconosce una riduzione d’imposta del 25% calcolata sull’aliquota, ai proprietari che scelgono di affittare applicando i contratti dei canoni concordati. L’intervento avviene sia sull’IMU sia sulla TASI, con due modifiche normative distinte, scritte nel comma 53 e nel comma 54 dell’articolo 1 della legge 208/2015.

  1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».
  2. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

I contratti a canone concordato sono stati introdotti dall’articolo 2 comma 3 della Legge 431/98. In tale fattispecie, gli aspetti generali del contratto vengono stabiliti da un accordo locale tra le principali organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (ad esempio: Confedilizia, UPPI, ASPPI, ecc.) e le principali associazioni sindacali dei conduttori (ad esempio: SUNIA, SICET, UNIAT, ecc.) alla presenza solitamente dell’Amministrazione comunale.
Tali Accordi locali fissano i criteri di stipula: tipo di contratto (agevolato, transitorio, per universitari), durata, rinnovo, importo canone, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri accessori, uso e consegna, ripartizione spese, modifiche e migliorie, esigenze particolari del locatore/conduttore, varie ed eventuali. Il territorio comunale viene suddiviso in zone urbane omogenee, cioè delle aree aventi caratteristiche simili per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari), tipologie edilizie (categorie e classi). Per ogni area, gli Accordi territoriali devono prevedere un valore minimo e un valore massimo del canone considerando la categoria catastale, lo stato manutentivo dell’immobile, eventuali pertinenze, presenza di spazi comuni, dotazioni di servizi tecnici, presenza di mobilio. In base a tutti questi parametri, quindi, viene determinato il canone annuo o mensile come mera moltiplicazione tra il valore  in euro per metro-quadro, con un valore minimo/massimo per ogni area come stabilito dall’Accordo, e la metratura dell’immobile. Quanto ottenuto è il canone che va indicato nel contratto. Una volta concluso e firmato dalle parti, l’Accordo territoriale viene pubblicato e messo a disposizione di tutti i soggetti che desiderano stipulare questa forma di contratto: è reperibile nei siti dei Comuni oppure recandosi direttamente alle Associazioni di categoria locali.

I Comuni interessati da questa tipologia contrattuale sono tutti i Comuni ad alta tensione abitativa, elencati sul sito di Confedilizia. Si tratta di tutti i capoluoghi di provincia ed i Comuni confinanti con le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania. A questo elenco ne sono stati aggiunti altri. Va segnalato inoltre che il dm 14 luglio 2004 consente ai comuni ancora privi di accordi territoriali, l’applicazione di quelli limitrofi vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione. Secondo la recente nota IFEL recante le FAQ sulla legge di stabilità 2016, questo decreto consentirebbe un’estensione dei suddetti  contratti a tutti i comuni. In realtà la conclusione non appare condivisibile, dato che il citato decreto apre ai comuni che non hanno raggiunto gli accordi ma pur sempre sul presupposto che sono tra quelli ammissibili all’applicazione della legge 431 Dalle disposizioni sopra riportate emerge che l’abbattimento del 25% si applica in tutti i comuni interessati all’applicazione dei suddetti canoni e non solo in quelli che avevano fissato apposita aliquota per la fattispecie in discorso. In questi casi, l’abbattimento avverrà sull’aliquota ridotta dato che non sarà possibile per il 2016 modificarle in forma peggiorativa.Si raccomanda attenzione nel definire lo schema delle aliquote 2016. Ad esempio, se un comune ha un’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, l’aliquota del canone concordato sarà 7,95 per mille. Nel deliberato si deve precisare 10,6 ridotta a 7,95 per i canoni concordati. Limitarsi a indicare il 7,95 secco può far pensare che su questa si debba poi operare l’abbattimento del 25%.

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Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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